OPERAZIONI ESTERE: AUTOFATTURA ED INTEGRAZIONE

MatteoNews

A partire dal 1 luglio 2022 cambieranno le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

Il c.d. “Esterometro” verrà abolito e i dati che prima venivano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate attraverso tale modalità andranno trasmessi telematicamente tramite SdI (Sistema di Interscambio), utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica.

L’invio di tali dati allo SdI resterà facoltativo per tutte le operazioni per le quali sia stata ricevuta una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Tale novità interesserà quindi da un lato le operazioni attive e dall’altro quelle passive.

Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento “TD01” valorizzando alcuni campi come di seguito descritto:

1) Nel campo “Codice Destinatario” inserire la sequenza di 7 caratteri “XXXXXXX”. Questo vale sia per i clienti UE (residenti nell’Unione Europea), sia extra UE.

2) Nel campo “IdPaese”, in cui si indica il paese del “Cessionario/Committente” della fattura elettronica, quindi del cliente, si dovrà inserire la sigla del paese estero. Ad esempio, se il destinatario è residente in Germania, l’“IdPaese” sarà “DE”. Indicata la nazione di appartenenza del cliente estero, non sarà necessario compilare specificare la Provincia, come specificato sempre dall’Agenzia delle entrate.

3) Nel campo “Cap” indicare il valore generico 00000

La trasmissione telematica della fattura deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);

Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo “TD17”, “TD18” e “TD19” (a seconda della casistica), da trasmettere al Sistema di Interscambio.

I tipi documento da utilizzare sono:

– TD17 à Integrazione/autofattura per servizi resi da soggetti esteri (UE / Extra UE)

– TD18 à Integrazione / autofattura per acquisto di beni intracomunitari

– TD19 à Integrazione/autofattura per acquisto di beni da fornitori esteri (Potrà essere utilizzato nei casi di acquisto di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA da soggetti non residenti, diversi quindi dagli acquisti intracomunitari e dalle importazioni, come ad esempio l’acquisto di merce già nel territorio Italiano da soggetti non residenti la cui imposta è assolta dal cessionario/committente)

Per tutte e 3 le tipologie documentali è opportuno compilare i campi:

• “Numero”: consigliabile adoperare una numerazione ad hoc per la tipologia di documento (ad esempio il numero di registrazione contabile riportato nel registro IVA vendite o il numero fattura del cedente preceduto da uno o più caratteri alfanumerici)

• “Descrizione”: indicare i dati della fattura di riferimento ricevuta dal Cedente che si sta integrando. Inoltre è opportuno inserire gli estremi della stessa, al fine di inviare una informazione strutturata all’AdE, anche nel campo “DatiFattureCollegate”

• “Imponibile” ed “Iva”: sono sempre da indicare in divisa euro in valore positivo per le fatture mentre, per le note di credito emesse dai fornitori esteri, sarà necessario trasmettere i documenti con il segno negativo.

La trasmissione, in questo caso, è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Per conoscere le modalità operative che consentano di gestire tale nuovo adempimento, si consiglia di prendere contatti con il tecnico del proprio gestionale.

Si segnala che l’espletamento di tali procedure relativamente alle fatture passive potrà essere da noi assistito previo accordo per le competenze dovute.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.