PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NELLA “LEGGE DI BILANCIO 2022”

MatteoNews

A decorrere dal 01/01/2022 è in vigore la nuova Legge di Bilancio che ha apportato, tra le altre, numerose novità in tema fiscale. Di seguito si analizzano le principali.

RIFORMA DELL’IRPEF

La Legge di Bilancio ha modificato il numero di scaglioni dell’imposta, nonché le aliquote applicabili, secondo il seguente schema:

A seguito della riforma è stata modificata anche la disciplina del “Trattamento integrativo della retribuzione” a favore dei titolari di redditi da lavoro dipendente. In particolare, il limite di reddito complessivo per poterne usufruire è stato ridotto a € 15.000. Per i contribuenti con un reddito complessivo compreso tra € 15.000 e € 28.000, invece, è introdotta una “Clausola di salvaguardia” volta alla tutela delle eventuali situazioni di incapienza.

ESCLUSIONE DA IRAP PER PROFESSIONISTI ED IMPRENDITORI INDIVIDUALI

A decorrere dal periodo di imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle Persone Fisiche esercenti attività commerciale, arte o professione. Tuttavia, i soggetti passivi IRAP nel 2021 rientranti nelle suddette categorie, dovranno comunque presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al periodo d’imposta 2021) e versare il saldo IRAP relativo al 2021. Non sono, invece, dovuti gli acconti per l’imposta relativa al 2022.

CREDITI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI E PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Il credito d’imposta conseguente ad investimenti in beni materiali ed immateriali “4.0” è prorogato fino al 2025, con alcune modifiche. Nel dettaglio, per gli investimenti in beni strumentali materiali effettuati tra il 2023 e il 2025, le imprese possono beneficiare di un credito d’imposta nella misura del:

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di Euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di Euro.

Il credito è riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali immateriali, limitatamente ad un importo annuo di 1 milione di Euro, nella misura del:

  • 20% del costo per gli investimenti effettuati tra il 16/11/2020 e il 31/12/2023;
  • 15% del costo per gli investimenti effettuati nel 2024;
  • 10% del costo per gli investimenti effettuati nel 2025.

Infine, per quanto concerne i crediti d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, le principali novità riguardano:

  • Il credito per investimenti in ricerca e sviluppo, che è stato prorogato per il 2022 nella misura già prevista e fino al 2031 nel limite di 5 milioni di Euro annui e in misura ridotta al 10%;
  • Il credito per attività di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica, che è stato prorogato per il 2022 e il 2023 nella misura già prevista, mentre per i periodi di imposta 2024 e 2025, la misura del beneficio è ridotta al 5%, fermo restando il limite di 2 milioni di Euro;
  • Il credito per le attività di innovazione tecnologica volte al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, che è riconosciuto nel 2022 nella misura già prevista, nel 2023 nella misura del 10%, entro un limite di 4 milioni di Euro e nei periodi di imposta 2024 e 2025 nella misura del 5%, ed entro lo stesso limite annuo di 4 milioni di Euro.

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

È stata estesa anche per i bilanci relativi all’esercizio 2021 la possibilità di sospendere gli ammortamenti in misura variabile da zero fino al 100%, per i soli soggetti che nell’esercizio precedente (bilanci 2020) hanno già optato per la sospensione totale degli stessi.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

È stata prorogata con riferimento alle spese sostenute fino al 31/12/2024 la possibilità di usufruire di una detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio elencati nell’art. 16-bis, co. 1 TUIR, nel limite massimo di € 96.000 per unità immobiliare.

BONUS MOBILI E SISMABONUS

Il c.d. “Bonus mobili” è prorogato anche per il 2022 entro un limite massimo di spesa di € 10.000. A tal fine, è necessario che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio risultino iniziati a decorrere dalla data del 01/01/2021. Per i periodi di imposta 2023 e 2024, invece, il limite di spesa è ridotto ad € 5.000.

Per quanto riguarda la classe energetica degli elettrodomestici che possono essere acquistati beneficiando del bonus, si riportano le specifiche qui di seguito:

Inoltre, è stata definita una proroga per i c.d. “Sismabonus” e “Sismabonus acquisti”, con riferimento alle spese sostenute fino al 31/12/2024. Tale agevolazione riguarda gli edifici siti inzone a rischio sismico classificate come “1”, “2” o “3” e adibiti ad abitazione o ad attività produttiva.
Tale proroga comporta che risultano prorogate alla stessa data anche le detrazioni spettanti:

  • Nella misura del 70% / 80% in caso di passaggio a 1 / 2 classi di rischio sismico inferiori;
  • Nella misura del 75% / 85% quando il predetto passaggio riguarda interventi sulle parti comuni di condomini.

INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

È prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2024 la detrazione prevista per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344-349 dell’Art. 1 della L. 296/2006 e all’Art. 14 del DL 63/2013 (schermature solari, micro-congelatori in sostituzione di impianti esistenti, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, con detrazione del 70% / 75%).
Tali proroghe comportano la proroga alla stessa data della detrazione prevista nella misura dell’80% / 85% per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

SUPERBONUS DEL 110%

Per quanto riguarda la detrazione del 110% risulta una generale conferma degli interventi agevolabili, nonché della possibilità di optare per le forme di cessione del credito e dello sconto in fattura. La possibilità di usufruire del superbonus è stata oggetto di proroga, con termini diversi a seconda del soggetto che effettua l’intervento e dell’edificio oggetto degli interventi.

NUOVA DETRAZIONE PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

È stata riconosciuta una nuova detrazione, prevista nella misura del 75% delle spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati all’eliminazione o al superamento di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Questa nuova detrazione è usufruibile in cinque quote annuali e per una spesa massima pari a:

  • € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti;
  • € 40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • € 30.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari per gli edifici comporti da più di otto unità immobiliari.

Anche per questa tipologia di intervento è possibile optare per le forme di cessione del credito o sconto in fattura.

BONUS EDILIZI DIVERSI DAL 110%

Il “Bonus facciate” è stato riconosciuto anche per il 2022, ma con una riduzione dell’agevolazione al 60% della spesa. Allo stesso modo, è stato prorogato per i periodi di imposta dal 2022 al 2024 il c.d. “Bonus verde”.
Non è stata, invece, prevista alcuna proroga per il “Bonus colonnine” per la ricarica dei veicoli elettrici; pertanto, per le spese sostenute dopo il 31/12/2021, sarà possibile usufruire del relativo bonus solamente se sussistono i presupposti per poter considerare l’intervento “trainato” nel Superbonus del 110%.

RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO CONTROLLI ANTIFRODI

La Legge di Bilancio ha recepito la disciplina precedentemente prevista dal “Decreto Controlli Antifrodi”, ora soppresso, secondo la quale, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono richiesti sia il visto di conformità, sia l’attestazione di congruità delle spese.
Tuttavia, tali adempimenti non sono richiesti per le opere classificate “di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore ad € 10.000, fatta eccezione per gli interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”, per i quali il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese sono richiesti indipendentemente  dall’importo e dal tipo di intervento eseguito.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER IL PROFESSIONISTA

Nel caso di malattia o infortunio del professionista sono ora previste la sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari a suo carico e l’esclusione della responsabilità e delle sanzioni per il professionista e per il cliente per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.
La sospensione dei termini decorre dal giorno del ricovero in ospedale o dell’inizio delle cure domiciliari del professionista e si protrae fino ai 30 giorni successivi alla dimissione o alla fine delle cure; in caso di morte del professionista, il periodo di sospensione è di 6 mesi. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello della fine del periodo di sospensione e per gli adempimenti tributari scaduti entro tale termine si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla loro scadenza originaria alla data del loro effettivo pagamento.
In caso di ricovero in ospedale o di cure domiciliari per malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, al libero professionista e al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza dei termini tributari stabiliti in favore della Pubblica Amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente, la quale deve essere eseguita entro i 60 giorni successivi.
La sospensione dei termini e l’esclusione della responsabilità in esame operano purché siano inviati agli uffici della Pubblica Amministrazione, via raccomandata A/R o via PEC, un mandato professionale avente data antecedente al ricovero o alla data di inizio delle cure e un certificato medico che attesti la decorrenza.

DILAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate al contribuente nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 31/03/2022, il termine di pagamento è di 180 giorni, in luogo degli ordinari 60. In realtà, la norma in esame è un’estensione di un’agevolazione già prevista per le cartelle notificate a partire dal 01/09/2021.

ALIQUOTA IVA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE

Per la somministrazione di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, è stata stabilita in via transitoria l’applicazione di un’aliquota IVA del 5%. Tale disposizione è applicabile alle forniture contabilizzate nelle fatture, per consumi effettivi o stimati, dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

ACQUISTO DELLA PRIMA CASA PER GLI UNDER 36

L’agevolazione per l’acquisto della prima casa per soggetti con meno di 36 anni e con un ISEE inferiore ad €40.000 è stata estesa agli atti stipulati entro il 31/12/2022. Tale agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto e, per gli atti imponibili IVA, nel riconoscimento di un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta, oltre all’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

AGEVOLAZIONE IMU PER I COMMERCIANTI NEI PICCOLI COMUNI

Per gli anni 2022 e 2023, gli esercenti attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con meno di 500 abitanti delle aree interne possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell’IMU. I criteri per la determinazione e la fruizione del suddetto contributo verranno stabiliti in un successivo DM.

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

L’operatività del Fondo di Garanzia PMI è prorogata al 30/06/2022, seppur con alcuni cambiamenti:

  • A partire dal 01/04/2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum;
  • La garanzia per operazioni fino ad € 30.000 è ridotta all’80% e, a partire dal 01/04/2022, sarà subordinata al pagamento di una commissione;
  • A partire dal 01/07/2022 e fino al 31/12/2022 l’importo massimo garantito per la singola impresa sarà pari a 5 milioni di Euro;
  • Sempre a partire dal 01/07/2022, la concessione della garanzia sarà subordinata ad una valutazione del merito creditizio della singola impresa, sulla base di un modello di valutazione.

BONUS TV

Per il periodo d’imposta 2022 sono state rifinanziate le risorse per i contributi volti all’acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.