COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

MatteoNews

Nel contesto del c.d. “Decreto Fiscale” il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva al competente ufficio dell’Ispettorato del Lavoro a carico dei soggetti che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali, al fine dello svolgimento dell’attività di monitoraggio e di contrasto alle forme di elusione fiscale.

SOGGETTI INTERESSATI

L’obbligo in esame riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori; inoltre, la disposizione riguarda i soli lavoratori autonomi occasionali, da intendersi come i soggetti inquadrabili nella definizione dell’Art. 2222 del Codice civile.[1]
Di conseguenza, la nuova normativa non è applicabile:

  • Ai rapporti di lavoro subordinato;
  • Alle Collaborazioni Coordinate e Continuative, già oggetto di specifica comunicazione preventiva;
  • Alle prestazioni occasionali gestite con il “Libretto di Famiglia”;
  • Alle professioni intellettuali e alle attività autonome esercitate abitualmente e soggette al regime IVA;
  • Ai rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali, comprese le attività di lavoro autonomi non esercitate abitualmente, per i quali è già stata introdotta una disciplina particolare per gli obblighi di comunicazione.

TEMPISTICHE

L’obbligo esaminato opera per tutti i rapporti di lavoro avviati a partire dalla data del 21/12/2021, nonché per quelli ancora in corso alla data del 11/01/2022. Più nel dettaglio:

  • Per i rapporti in essere al 11/01/2022 e per quelli iniziati a decorrere dal 21/12/2021 e già cessati, la comunicazione deve essere effettuata entro la data del 18/01/2022;
  • Per i rapporti avviati a partire dal 12/01/2022, la comunicazione deve essere effettuata antecedentemente all’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

A norma di quanto evidenziato dall’INL, la comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:

  • Dati del committente e del prestatore;
  • Luogo della prestazione;
  • Descrizione sintetica dell’attività;
  • Data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale la stessa potrà considerarsi compiuta. Nel caso in cui l’opera non risulti compiuta al termine dell’arco temporale previsto, è richiesta una nuova comunicazione.;
  • Ammontare del compenso, se stabilito al momento dell’incarico.

La comunicazione deve essere trasmessa tramite e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale. In alternativa, la comunicazione può essere inviata anche tramite SMS.

ANNULLAMENTO E MODIFICA

Una comunicazione già inviata all’ispettorato del lavoro può in ogni momento essere annullata o modificata, a patto che ciò avvenga in un momento antecedente all’inizio della prestazione da parte del prestatore.

SANZIONI

In caso di omessa o infedele comunicazione è applicabile una sanzione variabile da € 500 a € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale. La sanzione risulta applicabile anche qualora il rapporto di lavoro si protragga oltre il tempo inizialmente indicato e non sia stata effettuata una nuova comunicazione.
Per la sanzione in questione non risulta applicabile la procedura di diffida.


[1]Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.