Nel contesto del c.d. “Decreto Fiscale” il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva al competente ufficio dell’Ispettorato del Lavoro a carico dei soggetti che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali, al fine dello svolgimento dell’attività di monitoraggio e di contrasto alle forme di elusione fiscale.
SOGGETTI INTERESSATI
L’obbligo in esame riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori; inoltre, la disposizione riguarda i soli lavoratori autonomi occasionali, da intendersi come i soggetti inquadrabili nella definizione dell’Art. 2222 del Codice civile.[1]
Di conseguenza, la nuova normativa non è applicabile:
- Ai rapporti di lavoro subordinato;
- Alle Collaborazioni Coordinate e Continuative, già oggetto di specifica comunicazione preventiva;
- Alle prestazioni occasionali gestite con il “Libretto di Famiglia”;
- Alle professioni intellettuali e alle attività autonome esercitate abitualmente e soggette al regime IVA;
- Ai rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali, comprese le attività di lavoro autonomi non esercitate abitualmente, per i quali è già stata introdotta una disciplina particolare per gli obblighi di comunicazione.
TEMPISTICHE
L’obbligo esaminato opera per tutti i rapporti di lavoro avviati a partire dalla data del 21/12/2021, nonché per quelli ancora in corso alla data del 11/01/2022. Più nel dettaglio:
- Per i rapporti in essere al 11/01/2022 e per quelli iniziati a decorrere dal 21/12/2021 e già cessati, la comunicazione deve essere effettuata entro la data del 18/01/2022;
- Per i rapporti avviati a partire dal 12/01/2022, la comunicazione deve essere effettuata antecedentemente all’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
A norma di quanto evidenziato dall’INL, la comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:
- Dati del committente e del prestatore;
- Luogo della prestazione;
- Descrizione sintetica dell’attività;
- Data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale la stessa potrà considerarsi compiuta. Nel caso in cui l’opera non risulti compiuta al termine dell’arco temporale previsto, è richiesta una nuova comunicazione.;
- Ammontare del compenso, se stabilito al momento dell’incarico.
La comunicazione deve essere trasmessa tramite e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale. In alternativa, la comunicazione può essere inviata anche tramite SMS.
ANNULLAMENTO E MODIFICA
Una comunicazione già inviata all’ispettorato del lavoro può in ogni momento essere annullata o modificata, a patto che ciò avvenga in un momento antecedente all’inizio della prestazione da parte del prestatore.
SANZIONI
In caso di omessa o infedele comunicazione è applicabile una sanzione variabile da € 500 a € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale. La sanzione risulta applicabile anche qualora il rapporto di lavoro si protragga oltre il tempo inizialmente indicato e non sia stata effettuata una nuova comunicazione.
Per la sanzione in questione non risulta applicabile la procedura di diffida.
[1] “Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.