I NUOVI ADEMPIMENTI DEL “DECRETO CONTROLLI ANTIFRODI”

MatteoNews

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in merito ai nuovi obblighi richiesti per poter usufruire dei c.d. “Bonus edilizi”.

NUOVI OBBLIGHI PER LA DETRAZIONE DEL “SUPERBONBUS EDILIZIO 110%”

I nuovi obblighi previsti in materia di Superbonus 110% sono applicabili a partire dalla data del 12 novembre 2021; pertanto, il loro assolvimento non è richiesto nel caso in cui, a tale data, l’acquirente abbia già ricevuto le fatture e abbia già provveduto al relativo pagamento, oppure risulti già stipulato tra le parti un accordo per la cessione del credito, oppure ancora sia già stata emessa la fattura con l’annotazione relativa al riconoscimento dello sconto.

Per usufruire della detrazione del 110% direttamente in dichiarazione è ora richiesta l’applicazione di un visto di conformità sulla stessa, a meno che questa non sia presentata direttamente dal contribuente (dichiarazione precompilata) o tramite il sostituto d’imposta. A tal proposito si rammenta che l’applicazione del visto di conformità sull’intera dichiarazione, ad esempio in caso di un credito d’imposta superiore ad €5.000, include anche l’asseverazione dei dati ai fini della detrazione del 110%.

NUOVI OBBLIGHI PER LE DETRAZIONI DIVERSE DAL “SUPERBONUS EDILIZIO 110%”

Sempre a partire dalla data del 12 novembre 2021, l’apposizione del visto di conformità è richiesta anche per poter beneficiare delle detrazioni diverse dal “Superbonus”, ma, a differenza di questo, il nuovo adempimento deve essere assolto solamente nel caso in cui il contribuente opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Inoltre, relativamente alle detrazioni in esame, e sempre con riferimento alle modalità appena descritte per poterne usufruire (cessione del credito e sconto in fattura), è ora richiesta un’attestazione che certifichi la congruità delle spese sostenute. Tale certificazione può essere rilasciata dai tecnici già abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per la detrazione del 110%. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per le detrazioni diverse dal Superbonus del 110%, la certificazione di congruità delle spese può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una certificazione di fine lavori, fermo restando che questi  devono essere quantomeno iniziati.

Qui di seguito si propone una sintesi dei nuovi adempimenti richiesti:

Lo Studio rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito e fa presente che al proprio interno vi è un apposito team di professionisti che si occupa dell’apposizione del visto di conformità introdotto dal sopracitato Decreto.