CREDITI D’IMPOSTA: L’ESTENSIONE PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI E RICERCA E SVILUPPO

MatteoNews

Il Governo ha recentemente approvato alcune norme con l’obiettivo di supportare ed incentivare gli investimenti in beni strumentali prediligendo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Tra le misure di natura fiscale più significative, la “Legge di Bilancio 2022” prevede, l’estensione del periodo temporale di spettanza e di continuare a stimolare e sostenere la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica.

  • dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0”;
  • del credito d’imposta ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative

PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI “INDUSTRIA 4.0”

È disposta la proroga, con contestuale rimodulazione delle relative misure, dei crediti d’imposta contenuti nella Finanziaria 2021 per gli investimenti in beni  materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0”.
Detta proroga non riguarda però gli investimenti in beni strumentali “generici”, per i quali l’agevolazione si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022.
Rimane inteso che sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli;
  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • specifici beni ricompresi nei seguenti gruppi:
    • gruppo V (industrie manifatturiere alimentari);
    • gruppo XVII (industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua);
    • gruppo XVIII (industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni);
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Beni “Industria 4.0”

I crediti d’imposta per gli investimenti in beni “Industria 4.0” sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:

  • fino al 31.12.2025;  ovvero
  • fino al 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Anche relativamente ai crediti spettanti per effetto della proroga è confermato:

  • l’utilizzo esclusivamente in compensazione nel modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione;
  • l’obbligo di riportare in fattura / altri documenti l’espresso richiamo alla disposizione normativa di riferimento;
  • l’obbligo di conservare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dell’importo agevolabile;
  • l’obbligo di disporre di una perizia asseverata da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale (per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000 la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante).

Si ricorda che per gli investimenti in esame è altresì richiesta una specifica comunicazione al MISE utilizzando l’apposito modello, tuttavia la mancata comunicazione non pregiudica la spettanza dell’agevolazione.
I crediti d’imposta per investimenti in beni “Industria 4.0” spettano esclusivamente alle imprese.

Beni Materiali nuovi “Industria 4.0”

Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0”, il credito d’imposta  spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni Immateriali nuovi Industria 4.0

Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0”, oltre alla proroga del credito d’imposta spettante, è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
É confermata, anche per gli investimenti effettuati nel periodo oggetto di proroga, la spettanza dell’agevolazione anche per le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Altri Beni

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d’imposta, è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022  (o 30.6.2023).

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.L’agevolazione in esame è riconosciuta, oltre alle imprese, anche ai lavoratori autonomi.
Si rammenta che il credito d’imposta relativo ai beni “generici” è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione.
Il credito d’imposta in esame può essere utilizzato in un’unica quota annuale dall’anno di entrata in funzione del bene:

  • per gli investimenti in beni immateriali effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi (nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene) inferiori a € 5 milioni;
  • per gli investimenti in beni materiali effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 indipendentemente dall’ammontare dei ricavi / compensi.

CREDITO R&S/ INNOVAZIONE TECNOLOGICA/ATTIVITA’ INNOVATIVE

È, infine, disposta la proroga:

  • fino al 31.12.2031 del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
  • fino al 31.12.2025 del credito d’imposta per gli investimenti in:
    • transizione ecologica;
    • innovazione tecnologica 4.0;
    • altre attività innovative.

La misura del credito è differenziata a seconda dell’attività agevolabile nonché del periodo di effettuazione dell’investimento.

La base di calcolo va assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.