D.L. 146/2021: LE NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

MatteoNews

A partire dal 22 ottobre 2021 sono entrati in vigore i provvedimenti contenuti all’interno del c.d. “Decreto Fiscale” e per quanto riguarda la disciplina della Riscossione, rilevano i primi tre articoli del Decreto, che introducono alcune specifiche disposizioni di seguito illustrate.

RIAMMISSIONE NEI TERMINI

L’articolo 1 del Decreto Legge in esame dispone la riammissione nei termini per i versamenti relativi alla “Rottamazione dei ruoli” e al “Saldo e stralcio” degli stessi, scaduti nel periodo d’imposta 2020, oppure nelle date del:

  • 28 febbraio 2021;
  • 31 marzo 2021;
  • 31 maggio 2021;
  • 31 luglio 2021.

Poiché le date di scadenza originarie sono state già modificate ad opera del D.L. 18/2020[1] e del D.L. 73/2021[2], i relativi versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il termine del 30 novembre 2021. Occorre, però, tenere ulteriormente presente che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha precisato che a tale nuovo termine è applicabile una tolleranza di 5 giorni; pertanto, il versamento potrà essere effettuato entro il 6 dicembre 2021 (poiché il 5 dicembre 2021 cade di Domenica).

ESTENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE

Il termine utile per provvedere al pagamento delle cartelle notificate al contribuente nel periodo compreso tra il 1 settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, è stato esteso a 150 giorni dalla data della notifica della cartella , in luogo degli ordinari 60 giorni. Lo stesso termine rileva ai fini della decorrenza degli interessi moratori e per l’inizio della procedura di espropriazione forzata.
Il Decreto in esame non prevede la dilazione del termine utile per presentare ricorso, il quale rimane, pertanto, di 60 giorni a partire dalla data di notifica della cartella.

ESTENSIONE DEL NUMERO DELLE RATE AI FINI DELLA DECADENZA

Il numero delle rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento comporta la decadenza dalla rateazione è stato incrementato a 18, attraverso una modifica al comma 2-ter dell’articolo 68 del D.L. 18/2020. Tale beneficio è applicabile ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020.
I debitori che, alla data di entrata in vigore del provvedimento (22 ottobre 2021), risultano decaduti da un piano di rateazione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/73, sono automaticamente riammessi allo stesso. In tal caso, il termine di pagamento delle rate sospese, originariamente fissato alla fine del mese successivo al termine del periodo di sospensione (30 settembre 2021) è stato prorogato al 31 ottobre 2021.


[1]“Decreto Cura Italia”
[2]“Decreto Sostegni-bis”