DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ

MatteoNews

Il provvedimento del 18 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di perfezionamento e di efficacia della definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità prevista già dal D.L.41/2021 (Decreto Sostegni) in favore dei soggetti che hanno subìto una riduzione del volume d’affari 2020 pari ad almeno il 30% rispetto a quello del 2019 e che risultino titolari di una partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021.

IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione si concretizza nell’esenzione dal pagamento delle sanzioni da omesso versamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/97e delle somme aggiuntive dovute a seguito del riscontro di irregolarità relative ai contributi previdenziali, così come comunicate in ordine all’attività di controllo automatizzato di cui agli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

PERIODI DI RIFERIMENTO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni di irregolarità interessate dal provvedimento sono:

  • quelle elaborate entro la data del 31/12/2020, relative alle dichiarazioni riferite al periodo d’imposta 2017 e non inviate ai contribuenti in virtù della sospensione prevista a seguito dell’emergenza pandemica;
  • quelle elaborate entro la data del 31/12/2021 e relative alle dichiarazioni riferite al periodo d’imposta 2018.

MODALITÀ DI DEFINIZIONE

La proposta di definizione contenente l’importo ridotto è comunicata al contribuente via PEC o mediante raccomandata A/R, contestualmente alle comunicazioni di irregolarità relative alle dichiarazioni; inoltre, il citato provvedimento dell’Agenzie delle Entrate specifica che la definizione in questione si perfeziona con il pagamento delle imposte con i relativi interessi e dei contributi previdenziali.
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione, oppure mediante dilazione in 8 rate trimestrali di pari importo (20 rate trimestrali se l’importo dovuto è superiore ad euro 5.000), fermo restando che il pagamento della prima rata deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato pagamento, anche parziale, di quanto dovuto alle scadenze previste, si applicherà la normativa ordinaria in tema di sanzioni.

EFFICACIA DELLA DEFINIZIONE

Per essere efficace, la definizione agevolata deve essere subordinata al rispetto dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione UE 19/3/2020 C(2020) 1863 FINAL di materia di aiuti di Stato.[1].
Al fine di attestare il rispetto di tali condizioni, il contribuente che intenda accettare la proposta di definizione agevolata dovrà presentare, entro il 31/12/2021, un’autodichiarazione. Il termine di presentazione della stessa è prorogato alla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento delle somme dovute (o della prima rata), qualora la proposta di definizione non sia pervenuta al contribuente in tempo utile per rispettare la scadenza di cui sopra.
Conseguentemente all’accettazione della proposta di definizione in esame, nei modelli REDDITI e IRAP 2020, dovranno essere compilati i prospetti relativi agli aiuti di Stato presenti nei quadri RS e IS.


[1]“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19”), alle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”