SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEL CLIENTE: QUANDO É DOVUTA L’IMPOSTA DI BOLLO

MatteoNews

L’Agenzia delle Entrate in data 20/07/2021 con la risposta n. 491 ad uno specifico interpello ha definitivamente chiarito l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo per le somme addebitate in fattura esenti IVA, sostenute in nome per conto del cliente, per importi superiori ad € 77,47.

Le somme esposte in fattura quali spese sostenute in nome e per conto del cliente “esenti IVA” ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 633/72, saranno soggette all’assolvimento dell’imposta di bollo pari ad € 2,00, anche se gli importi relativi agli onorari, contenuti nel medesimo documento, sono soggetti ad IVA di Legge.
Qualora tali spese siano state sostenute per far fronte al pagamento di tributi dovuti dal cliente (ad esempio: imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali / di segreteria / conservatoria / cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), trova applicazione l’art. 5, Tabella B, DPR n. 642/72 in base al quale, tali spese sostenute in nome e per conto del cliente, sono esenti dall’imposta di bollo.

Conclusione:
L’imposta di bollo è dovuta solo se le predette spese sono state utilizzate per altre finalità rispetto al pagamento di imposte / tasse / contributi / altre entrate a favore dello Stato dovute dal cliente.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito