L’INPS fornisce le istruzioni per la fruizione dell’indennità prevista a favore dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.
Recentemente l’INPS ha fornito le istruzioni relative all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.
Questa indennità, in via sperimentale per il triennio 2021/2023, può essere concessa ai predetti soggetti in regola con la contribuzione e muniti di partita IVA (per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale) attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda. Tuttavia, è necessario che i professionisti interessati non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, e non beneficino del reddito di cittadinanza. Tali requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità e, in caso contrario, il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione.
La disposizione della legge di bilancio 2021 prevede poi ulteriori requisiti di carattere reddituale. Nel dettaglio, si richiede un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda.
Inoltre, occorre aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.
Sul punto si precisa che tutti i requisiti indicati in precedenza devono ricorrere congiuntamente.
Peraltro, ricorda l’INPS, l’ISCRO risulta incompatibile con altri tipi di prestazioni quali l’APE sociale, la NA – SpI e la DIS – COLL.
Per quanto riguarda invece la misura della prestazioni in parola, l’INPS ricorda la prestazione è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda.
Ad esempio, a fronte dell’ultimo reddito annuo certificato pari a 6.000 euro, lo stesso verrà diviso per due (6.000/2= 3.000) e successivamente moltiplicato per il 25% (3.000 x 0,25 = 750), determinando così l’importo mensile della prestazione ISCRO pari a 750 euro.
In ogni caso è stato stabilito che la prestazione ISCRO non possa essere di importo mensile inferiore a 250 euro e superiore a 800 euro.
Qualora non fosse rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi 4 anni oggetto di osservazione (ad es., 2017-2018-2019-2020) precedenti l’anno di presentazione della domanda di ISCRO (ad es., 2021), quest’ultima non potrà essere accolta.
La prestazione ISCRO è erogata per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, che può essere effettuata una sola volta nel triennio 2021-2023.
Nel dettaglio, per fruire dell’indennità in questione, occorre presentare all’INPS un’apposita istanza telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, utilizzando un applicativo on-line presente nel portale web (previo possesso di una delle credenziali di accesso PIN INPS, SPID, CNS e CIE).
Sul punto, l’INPS rende noto che, esclusivamente per l’anno 2021, la domanda di ISCRO può essere presentata dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.
