LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

MatteoNews

Nell’ambito della lotteria degli scontrini, il cui avvio è previsto il 1 gennaio 2021, saranno attribuiti premi non soltanto a favore dei consumatori, ma anche a favore degli esercenti che documentano l’operazione vincente. È quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida informativa pubblicata ieri. In termini pratici, il biglietto vincente per il consumatore determinerà la vincita anche per l’esercente.

L’Agenzia conferma anche l’entità dei premi messi in palio e la periodicità delle estrazioni. Nello specifico, per gli esercenti sono previsti:

  • 15 premi settimanali di 5.000 euro;
  • 10 premi mensili di 20.000 euro;
  • un premio annuale di un milione di euro.

L’Agenzia sembra tenere conto delle novità prospettate dal Ddl di bilancio 2021, secondo cui la partecipazione alla lotteria sarà riservata ai soli acquisti “cashless”. La disciplina della lotteria degli scontrini risulta allineata a quella del c.d. “cashback”. Occorre tuttavia sottolineare che i due programmi prevedono modalità e condizioni di partecipazione distinte, per cui l’iscrizione al cashback non comporta in automatico la partecipazione alla lotteria degli scontrini, e viceversa. Infatti, quando un privato consumatore (persona fisica maggiorenne e residente in Italia) effettua un acquisto di beni o servizi presso un esercente tenuto alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e comunica il codice lotteria generato sull’apposito portale, affinché l’operazione partecipi alle estrazioni l’esercente deve memorizzare i relativi dati, compreso il codice lotteria. Tali dati saranno poi inviati dal registratore telematico o dalla procedura web al sistema lotteria gestito dall’Agenzia delle Dogane e dall’Agenzia delle Entrate. Soltanto i corrispettivi inviati validamente al sistema lotteria potranno partecipare alle estrazioni in rapporto al periodo di riferimento.

Codice lotteria nel documento commerciale

In vista dell’assolvimento di tali nuovi obblighi, dunque, l’Agenzia invita gli esercenti che utilizzano i registratori telematici a:

  •  verificare con il laboratorio presso il quale hanno acquistato il registratore che il relativo software sia aggiornato per memorizzare e trasmettere i dati della lotteria;
  • collegare il registratore con il sistema di pagamento elettronico (POS o altri sistemi omologati);
  • dotarsi di un lettore ottico di codici a barre per registrare in automatico il codice lotteria presentato dal cliente senza incorrere in eventuali errori.

Invece, i soggetti che utilizzano la procedura web dell’Agenzia delle Entrate dovranno inserire manualmente il codice lotteria in fase di compilazione del documento commerciale, utilizzando l’apposito campo messo a disposizione. Il codice lotteria deve essere inserito prima dell’emissione del documento commerciale, ossia al momento della rilevazione dell’operazione sul registratore o sulla procedura web. Infatti, il documento emesso dall’esercente deve riportare sia il codice lotteria, sia l’evidenza dell’importo pagato mediante mezzi elettronici. Infine, l’esercente potrà verificare i documenti trasmessi mediante il servizio di consultazione disponibile sul sito Fatture e Corrispettivi (senza però visualizzare il codice lotteria) e, in caso di vincita, riceverà apposita comunicazione dall’Agenzia delle Dogane e monopoli. L’informazione sarà comunque disponibile anche nell’area riservata del portale lotteria.