CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO, SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

MatteoNews

Per fronteggiare le conseguenze economico-finanziarie determinate dal protrarsi dell’emergenza COVID-19, sono state introdotte specifiche misure di sostegno, attraverso il meccanismo del credito d’imposta,per le imprese in relazione alle spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento e alla prevenzione del contagio nonché per la sanificazione dei luoghi di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei Lavoratori e degli utenti.

I soggetti beneficiari dei predetti crediti d’imposta possono optare,nel periodo 19.05.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti. La stessa Agenzia ha approvato l’apposito modello che i beneficiari delle predette agevolazioni devono utilizzare per comunicare le relative spese sostenute o che intendono sostenere in relazione ai predetti crediti d’imposta.

CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Con riferimento alle spese sostenute per adeguare gli ambenti di lavoro alle misure necessarie al contenimento e prevenzione del contagio, l’Agenzia specifica che:

  1. la comunicazione va presentata nel periodo 20.07.2020 – 30.11.2021 (in caso di invio della comunicazione nel 2021 devono essere indicate solo le spese agevolabili sostenute nel 2020);
  2. il credito massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle complessive spese agevolabili;
  3. le spese agevolabili non possono superare il limite di 80.000,00 euro;
  4. il credito d’imposta è utilizzabile, “fino all’ammontare massimo fruibile”, in compensazione mediante mod. F24, relativamente alle spese sostenute nel 2020, dal giorno successivo alla ricezione della relativa comunicazione da parte dell’Agenzia e, in ogni caso, nel periodo 01.01.2021 – 31.12.2021. Con prossima risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo per procedere alla compensazione.

Nel caso si voglia optare per la cessione (anche parziale) del credito ad altri soggetti, la comunicazione va effettuata:

  1. dal soggetto cedente;
  2. mediante le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
  3. a decorrere dall’ 01.10.2020, ovvero dal giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione, se la stessa è stata inviata dopo il 30.09.2020.

SPESE RELATIVE AL CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

Con riferimento alle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro e l’acquisto dei dispositivi di protezione per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, l’Agenzia specifica che:

  1. la comunicazione va presentata nel periodo 20.07.2020 – 07.09.2020;
  2. il credito massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle complessive spese agevolabili;
  3. le spese agevolabili non possono superare il limite di  60.000,00 euro;
  4. può essere utilizzato dai beneficiari:
    1. nel modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel modello REDDITI 2021 relativo all’anno 2020;
    1. in compensazione tramite mod. F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.

Con riferimento al limite di cui al punto 3  si specifica che l’agevolazione spettante verrà calcolata in base all’ammontare di risorse stanziate pari ad 200.000.000,00 euro. Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto al “plafond” disponibile.

Nel caso si voglia optare per la cessione (anche parziale) del credito ad altri soggetti, la comunicazione della cessione va effettuata:

  1. dal soggetto cedente;
  2. mediante le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; 
  3. a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del predetto Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.