Per sostenere le imprese, i lavoratori autonomi e le società agricole, colpiti dall’emergenza sanitaria in atto, l’art. 28 del c.d. Decreto “Rilancio” prevede l’introduzione di un contributo a fondo perduto, da ero- gare a determinate condizioni. Sarà l’Agenzia delle Entrate a gestire in una fase successiva all’introduzione, la concessione dell’aiuto e l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.
La platea dei potenziali beneficiari
- i soggetti titolari di reddito d’impresa
- i soggetti di reddito da lavoro autonomo,
- le imprese produttrici di reddito agrario, ai sensi dell’art. 32 del TUIR,
- i titolari di partita IVA.
Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Soggetti esclusi dal contributo
Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici (art. 74, comma 2, del TUIR);
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR);
- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, 38 o 44 del c.d. “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020).
Condizioni da rispettare
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che:
- producono reddito agrario ex art. 32 del TUIR;
- abbiano un ammontare di compensi (art. 54, comma 1, del TUIR) o di ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR), relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a 5 milioni di euro;
- abbiano prodotto un ammontare di fatturato e di corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Attenzione
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
La mancata verifica può essere applicata anche a coloro che, alla data dell’insorgenza di eventi calamitosi, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tali eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria.


Al fine di determinare correttamente il fatturato, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. A tal proposito, al fine di individuare correttamente il corretto momento di emissione della fattura, si deve fare riferimento ai criteri e alle regole individuate dall’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, con il quale sono distinte le operazioni tra:
- cessioni di beni;
- e prestazioni di servizi;
in quanto sono individuati differenti momenti impositivi ai fini IVA. Dunque:
- le cessioni di beni mobili si realizzano, ai fini IVA, all’atto della consegna degli stessi, salvo pagamento anticipato del corrispettivo (combinato disposto dell’art. 6, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 633/1972);
- le cessioni di immobili si realizzano al momento del rogito notarile;
- le prestazioni di servizi si realizzano al momento di pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972) e se anteriormente all’effettuazione dell’operazione sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
In particolare:
- la fattura o il corrispettivo va emessa entro il 12° giorno successivo al momento di effettuazio- ne del pagamento;
- se la fattura viene emessa in un momento antecedente al momento di incasso del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata al momento di emissione della fattura.
A questo si deve aggiungere la possibilità di emettere, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, la c.d. fattura differita.
La fattura elettronica “differita” può essere inviata allo SDI entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni.
Nella verifica della 2a condizione per fruire del contributo a fondo perduto, vanno, quindi, incluse:
- le fatture immediate emesse ad aprile 2020 (e 2019 per il confronto);
- le fatture differite emesse a maggio 2020 per operazioni effettuate ad aprile 2020 (e 2019 per il confronto);
- mentre vanno escluse le fatture differite emesse ad aprile 2020 per operazioni effettuate a mar- zo 2020 (e 2019 per il confronto).
Modalità di calcolo
I contribuenti vengono suddivisi in 3 classi, in base ai ricavi o ai compensi, cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
- e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Tale percentuale è del:
- 20 per cento,
- 15 per cento
- e 10 per cento
per i soggetti con ricavi o compensi non superioririspettivamente a:
- 400.000 euro,
- 1 milione di euro
- e 5 milioni di euro
nel periodo d’imposta 2019.

Attenzione
La norma garantisce comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche ed a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non è tassato ai fini IRES, IRPEF e IRAP e non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Attuazione dell’aiuto
Il legislatore demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
- l’individuazione delle modalità di effettuazione dell’istanza da presentarsi in via telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati (delegati al cassetto fiscale o ai servizi di fatturazione elettronica),
- del suo contenuto informativo,
- dei termini di presentazione della stessa (entro 60 giorni dall’avvio della procedura)
- e di ogni altro elemento necessario.
L’istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate comunica alla Guardia di Finanza i dati autocertificati dai soggetti istanti ai fini della verifica antimafia.
La Guardia di Finanza provvede al relativo riscontro con i dati risultanti dalle banche dati in possesso del Ministero dell’Interno.
Qualora dal predetto riscontro taluno dei soggetti indicati non superi la verifica antimafia, il soggetto che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.
La Guardia di Finanza comunica il mancato superamento della verifica antimafia all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate per il conseguente recupero delle somme erogate, comprensive di sanzioni e interessi.
Sarà la stessa Agenzia delle Entrate ad erogare il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante:
- accreditamento diretto in conto corrente bancario o
- postale
intestato al soggetto beneficiario.
L’atto di recupero di eventuali violazioni deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Le sanzioni irrogabili in caso di recupero vanno dal 100 per cento al 200 per cento del contributo in tutto o in parte non spettante, dato il rinvio alla misura sanzionatoria prevista dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997.
La beffa è che il soggetto, qualora abbia richiesto l’indennità una tantum di 600 euro e abbia percepito il contributo a fondo perduto, sbagliando, debba restituire il doppio di quanto goduto.
Senza dimenticare le implicazioni penali: si applica infatti, l’art. 316-ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Lo Studio provvederà ad effettuare i conteggi ed informerà la clientela circa la possibilità di formulare la richiesta di contributo a fondo perduto. Tuttavia come sopra specificato si è in attesa di un’apposita direttiva dell’Agenzia delle Entrate per comprendere come inoltrare le richieste.
