È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legge contenente nuove misure fiscali per fronteggiare l’emergenza Covid-19: tra queste, ulteriori sospensioni di termini per adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e di ritenute anche per i mesi di aprile e maggio e l’inapplicabilità delle sanzioni in presenza di talune violazioni. Importante anche la parte dedicata alle misure finalizzate a favorire l’accesso al credito e a sostenere la liquidità delle imprese con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di Garanzia per le PMI.
MISURE FISCALI
VERSAMENTI TRIBUTARI – SOSPENSIONI
Soggetti con fatturato fino a 50 Milioni (1) (2)
Tributi sospesi
In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi – per i mesi di aprile e maggio 2020 – i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. 23, 24, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali; ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Condizioni
Il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
La sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Soggetti con fatturato superiore a 50 Milioni (1) (2)
Tributi sospesi
In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi – per i mesi di aprile e maggio 2020 – i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. 23, 24, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali; ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Condizioni
La norma si applica agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.
Il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.
La sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
ATTENZIONE
Per i residenti e gli aventi sede delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), la sospensione del versamento IVA opera se il calo del fatturato è di almeno il 33%, a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.
- La sospensione opera anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l’attività dal 1° aprile 2019.
- Qualora il contribuente non rientri nei parametri richiesti per fruire della sospensione di cui sopra, resta ferma la sospensione fino al 30 aprile 2020 – con ripresa in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 – dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (sulla base di quanto dispone il decreto “Cura Italia” – D.L. 17 marzo 2020, n. 18).
RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI – PROROGA DELLA SOSPENSIONE
Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (e non più 31 marzo 2020) non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, semprechè nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Viene così modificato l’ art. 62, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”).
Ripresa della riscossione
Dovrà essere effettuata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.
ACCONTO DI GIUGNO – SANZIONI
Non si applicano sanzioni ed interessi qualora l’importo versato nell’acconto di giugno di Irpef, Ires ed Irap non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso. In tal modo la norma favorisce la possibilità di determinare l’acconto sulla base del metodo previsionale anziché di quello storico.
Attenzione
La norma si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
VERSAMENTI IN SCADENZA IL 20/03 – RIMESSIONE IN TERMINI
Si considerano effettuati regolarmente i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 (per effetto dell’art. 60 del D.L. n. 18/2020) se effettuati entro il 16 aprile 2020. In tal caso non si applicano sanzioni e interessi.
CERTIFICAZIONI UNICHE – CONSEGNA E SANZIONI
Per il 2020, slitta al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo (tale termine è previsto dall’ art. 4, comma 6 quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
Per il 2020, non si applicano le sanzioni previste per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche dall’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, qualora le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.
Attenzione
Le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono comunque essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
APPALTI – CERTIFICATI
Si prevede che conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020 i certificati previsti – in materia di appalti – dall’art. 17- bis, comma 5, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, qualora siano stati emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020.
AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – TERMINI
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni “prima casa”, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e di cui all’art. 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999), quindi precisamente:
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro cui trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso;
- il termine per il riacquisto della prima casa.
FATTURE ELETTRONICHE – IMPOSTA DI BOLLO
- Qualora l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il 1° e 2° trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel 2° trimestre dell’anno.
- Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel 2° trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare è inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al 1° e 2° trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre dell’anno di riferimento.
- Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell’anno (art. 17, comma 1- bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).
SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO – CREDITO D’IMPOSTA
L’ art. 64 del D.L. n. 18/2020 aveva introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Ora, il decreto-legge in esame estende l’ambito applicativo dell’agevolazione, includendo anche le spese relative:
- all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (come ad esempio barriere e pannelli protettivi); all’acquisto di detergenti mani e disinfettanti.
Attenzione
Si ricorda che il credito d’imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020.
FONDO SOLIDARIETÁ PRIMA CASA – “FONDO GASPARRINI”
Il Fondo prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Tra i lavoratori autonomi che possono accedere al Fondo solidarietà mutui “prima casa” (“Fondo Gasparrini”), sono compresi anche gli artigiani e le ditte individuali. La norma fornisce quindi una interpretazione dell’art. 54, comma 1, lettera a), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Come fare domanda?
Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione. Fino al termine dell’emergenza Covid-19, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.
MISURE PER LA LIQUIDITÁ DELLE IMPRESE
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – GARANZIE SACE S.P.A.
Per favorire i finanziamenti alle imprese, è prevista la concessione da parte di SACE s.p.a. di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
Condizioni
La norma stabilisce quanto segue:la misura, la cui efficacia è peraltro subordinata all’approvazione della Commissione UE, si applicherà fino al 31 dicembre 2020;
- la misura, la cui efficacia è peraltro subordinata all’approvazione della Commissione UE, si applicherà fino al 31 dicembre 2020;
- le imprese devono avere sede in Italia;
- i finanziamenti possono essere erogati “sotto qualsiasi forma”;
- sono ammessi anche lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva, semprechè abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 1997);
le garanzie possono essere rilasciate in presenza dei requisiti previsti.
Importo stanziato
200 miliardi di euro, di cui almeno 30 destinati alle Pmi.
Procedura semplificata
Si applica una procedura semplificata per il rilascio delle garanzie che coprono prestiti fino al 90% garantiti dallo Stato senza limiti di fatturato, per imprese di tutti i tipi. Potranno arrivare al 25% del fatturato delle imprese o al doppio del costo del personale con un sistema di erogazione semplificato e diretto al sistema bancario, attraverso Sace, con condizionalità limitate tra cui l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.
In
particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a
seconda delle dimensioni dell’impresa. Nello specifico:
- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto. Per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
- la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
- l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
per
le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30
miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma
subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di
utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
MISURE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Assicurazione
SACE s.p.a. assumerà gli impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell’Unione europea, nella misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il 90% sarà invece assunto dallo Stato (art. 6, comma 9-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326).
Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione
Il decreto-legge istituisce presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Comitato per il sostegno pubblico all’esportazione, con il compito di deliberare il piano annuale con l’indicazione dell’ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori. Il Comitato esamina inoltre ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all’esportazione e all’internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.
Garanzie
È previsto che SACE s.p.a. rilasci, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, garanzie sotto qualsiasi forma, comprese controgaranzie verso i confidi, a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi.
FONDO DI GARANZIA PMI
Tra le varie misure, si prevede che fino al 31 dicembre 2020:
- la garanzia può essere concessa a titolo gratuito;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Ue;
- la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Ue;
- la riassicurazione può essere innalzata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
CONTINUITÀ AZIENDALE
Previste una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase emergenziale, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:
- in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
- disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.
Viene favorito il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Interventi sulla disciplina fallimentare con misure finalizzate a: sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza; sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori.
