È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legge “Cura Italia”, contenente misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all’emergenza sanitaria causata dall Covid-19.
Di particolare rilievo le proroghe delle scadenze relative ai versamenti e agli adempimenti tributari, oltre alla sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, nonché il differimento dei termini disposti per legge per l’approvazione del bilancio 2019 da parte delle società.
Professionisti CO.CO.CO. – indennità una tantum (Artt. 27, 95)
È riconosciuta un’indennità di € 600,00 a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’ art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall’Inps, previa domanda.
Aspetti fiscali Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Lavoratori Autonomi iscritti alle sezioni speciali dell’AGO (Artt. 28, 31)
La norma riconosce un’indennità una tantum pari ad € 600,00 anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall’INPS, previa domanda.
Aspetti fiscali
Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Divieto di cumulo
Tale misura non è cumulabile con l’indennità una tantum riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Terzo Settore (Art. 35)
Adeguamento statuti
Slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per gli enti no profit di adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo Settore con le maggioranze “alleggerite” (art. 101, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
Approvazione dei bilanci
Si prevede inoltre che per il 2020, Onlus, Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all’interno del periodo emergenziale (stabilito dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020) possano approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.
Imprese sociali
Slitta al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali dovranno adeguarsi al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
Professionisti – Casse di Previdenza private (Art. 44)
È prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente.
Fondo di Garanzia PMI (Art. 49)
Si interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi. Il decreto, in particolare, prevede quanto segue, per la durata di 9 mesi:
- la garanzia del Fondo è gratuita; pertanto è sospeso l’obbligo di versare le commissioni per l’accesso al Fondo;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazionidi rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi Ue che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo fino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- fatto salve le esclusioni già previste all’ art. 6, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017, per le operazioni finanziarie di importo fino ad € 100.000, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al D.M. 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”;
- la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’ art. 10, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017 è dovuta esclusivamente per le operazioni che superino, in relazione al soggetto richiedente, la soglia delle operazioni che superino, individuata dal Consiglio di gestione e riferita al rapporto tra il numero delle operazioni complessivamente ammesse alla garanzia del Fondo e non perfezionate nel corso del 2019 e il totale delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo nello stesso anno 2019;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;
- sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
Mutui Prima Casa – Partite IVA (Art. 54)
Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l’ISEE.
Cessione di crediti deteriorati – incentivi fiscali (Art. 55)
Si introduce inoltre una norma finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria. La norma, in particolare, prevede la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. Come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge, “L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale”.
In particolare, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, è possibile trasformare in credito d’imposta una quota di DTA riferite a:
- perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’ art. 84 del Tuir;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’ art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.
“Debitore inadempiente”
Una norma del decreto-legge specifica che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.
Esclusioni
La misura in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’ art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Credito all’esportazione (Art. 53)
Si introducono misure finalizzate ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell’art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (cosiddetta “riassicurazione MEF-SACE”).
Microimprese e PMI – Credito (Art. 56)
Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:
- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore;
- eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch’essi prorogati; il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.
Scadenze di Lunedì 16/03 (Art. 60)
Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza il 16/03, sono sospesi per tutti i contribuenti. Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a Venerdì 20/03, mentre per gli altri al 31/05.
Sospensioni generalizzate (Art. 60)
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’08/03/2020 e il 31/05/2020:
- diversi dai versamenti;
- diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Dichiarazione annuale IVA
Pertanto è rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Dichiarazione precompilata
Relativamente ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, si applica l’ art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (ora all’esame del Parlamento). Pertanto, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15/04 al 05/05/2020, mentre la presentazione del 730 precompilato dovrà avvenire non più entro il 23/07/2020 ma entro il 30/09/2020. Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.
Ripresa della riscossione
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30/06/2020, senza applicazione di sanzioni.
Soggetti con ricavi inferiori ai 2 milioni (Art. 62)
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’08/03/2020 e il 31/03/2020:
- relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- relativi all’IVA (annuale e mensile);
- relativi alle addizionali IRPEF;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Maggio 2020.
Attenzione
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Ritenute d’acconto – Esclusioni (Art. 61)
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori ad € 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31/03/2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Adempimenti
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a:
- rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione;
- versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Contributi previdenziali ed assistenziali (Art.61)
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16/03/2020 sono prorogati al 20/03/2020.
Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63)
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’ art. 49, comma 1, lettera a), del Tuir, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad € 40.000 spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari ad € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Adempimenti
I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973:
- riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- compensano l’incentivo erogato secondo le regole ordinarie.
Negozi e Botteghe – Credito d’Imposta (Art. 65)
Introdotto inoltre un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa che esercitano in locali in locazione. In particolare:
| Soggetti interessati | Esercenti attività d’impresa |
| Misura del credito d’imposta | 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. |
| Esclusioni | Il credito d’imposta non si applica alle attività identificate come essenziali tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. |
Donazioni – Detrazioni Fiscali (Art. 66)
Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali
È riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore ad € 30.000, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Donazioni effettuate da imprese
Si applica l’art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, dettata per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Pertanto tali donazioni sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Ai fini IRAP, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
Accertamenti – Sospensioni (Art. 67)
Vengono sospesi dall’08/03 al 31/05/2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. La sospensione, quindi, è limitata alle attività degli enti impositori.
Istanze di Interpello (Art. 67)
Sono sospesi dall’08/03 al 31/05/2020 i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e di consulenza fiscale.
Cartelle ed Accertamenti Esecutivi (Art. 68)
Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’08/03 al 31/05/2020, derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione(*);
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate(*);
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali(*);
- atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’ art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
Ripresa della riscossione (*)
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30/06/2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato
Rottamazione Ter – Saldo e Stralcio (Art. 68)
Slitta al 31/05/2020 il termine di versamento:
- del 28/02/2020, relativo alla “rottamazione-ter” (art. 3, commi 2, lettera b), e 23 , e art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2), del D.L. n. 34/2019);
- del 31/03/2020, relativo al “saldo e stralcio” (art. 1 , comma 190, Legge n. 145/2018).
Società – Approvazione del Bilancio (Art. 107)
Proroga del termine
In deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell’assemblea una volta l’anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) e dall’ art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
A tal proposito si ricorda di contattare il proprio referente a mezzo mail.
