A decorrere dal 01.01.2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate che a sua volta rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Il fornitore, al fine di poter emettere le fatture senza l’applicazione dell’IVA, deve solamente verificarne la trasmissione. In assenza di tale riscontro, in capo a quest’ultimo si applicherà una sanzione compresa tra il 100% ed il 200% dell’imposta. Ad oggi, tuttavia, mancano ancora le disposizioni attuative per permettere l’applicazione di fatto di tali modifiche.
La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni.
Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere, quindi, indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
In altri termini, a decorrere dal 2020, sarà compito del fornitore dell’esportatore abituale eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento; nonché di indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente.
L’esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia, mentre in capo al fornitore sorge l’obbligo di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
Inoltre, i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.
Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. n. 746/1983, infine, è stato eliminato anche l’obbligo da parte del dichiarante e dal fornitore o prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.
Correlativamente alla modifica della disciplina relativa alle dichiarazioni d’intento, viene modificato anche l’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997, disponendo che è punito con una sanzione compresa tra il 100% ed il 200% dell’IVA il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza l’applicazione dell’IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’invio della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti in merito
