NOVITÁ CESSIONI INTRA UE

MatteoNews

A far data dal 01.01.2020 è entrata in vigore la Direttiva Europa in tema di scambi transfontalieri. 

La direttiva europea 2018/1910/UE in vigore dal 01.01.2020, attribuisce un diverso valore al numero identificativo IVA che assumerà valore sostanziale e non meramente formale. In particolare,sono considerate non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio e destinati ad essere introdotti in un altro Stato membro al momento dell’acquisto se:

  1. i beni sono ceduti ad un altro soggetto passivo in uno Stato Membro diverso da quello di partenza;
  2. il destinatario deve essere un operatore economico, deve comunicare al cedente il proprio codice identificativo IVA e deve essere identificato in uno Stato Membro diverso da quello di consegna/spedizione del bene. Il codice identificativo deve essere validato dal sistema elettronico VIES prima che si realizzi l’operazione non imponibile così da aumentare i controlli e ridurre le frodi fiscali;
  3. il regime della non imponibilità è vincolato al corretto invio dei dati tramite INTRASTAT.

Dal 01.01.2020 viene armonizzata la documentazione utile a fornire l’onere della prova di consegna affinché tutti gli Stati membri debbano utilizzare i medesimi elementi di prova – introducendo una sorta di check-list dei documenti ritenuti validi giustificativi della consegna al cliente UE. Gli oneri documentali aumentano quando la spedizione è curata dal cliente comunitario.​

Attenzione quindi dal 01.01.2020, la mancata comunicazione del numero identificativo IVA o la mancata compilazione del modello INTRA fa decadere il diritto alla non imponibilità della cessione intracomunitaria. Gli operatori quindi devono assicurarsi che il cessionario disponga di un codice identificativo IVA, che sia iscritto al VIES; e si devono ricordare di presentare il modello INTRA altrimenti saranno tenuti all’emissione una fattura con l’IVA al 22%.

Tuttavia se il contribuente riesce a giustificare la mancata presentazione del modello INTRA o riesce a provare la propria “buona fede”, è possibile beneficiare del regime della non imponibililtà.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento