NOVITÀ ACQUISTO DI CARBURANTI

MatteoNews

Per i soggetti passivi IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini della deducibilità del costo (nei limiti di quanto stabilito dal TUIR) e della detrazione dell’IVA (nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. n. 633/1972), l’unico documento giustificativo per l’acquisto di carburante, di qualsiasi tipologia, destinato a qualsiasi finalità, effettuato con qualsiasi modalità, è la fattura elettronica, oltre  al  fatto  che i pagamenti devono continuare ad essere “tracciati” secondo le modalità delineate dal provvedimento direttoriale 4 aprile 2018.

Altra modalità utilizzata da molti soggetti passivi IVA è quella di dotarsi di apposita scheda di netting.

Acquisto di carburanti al “self service”

Così come chiarito dalla circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, per le cessioni di carburanti è possibile utilizzare la fattura differita, sempre che al momento della cessione venga consegnato all’acquirente un documento analogico ovvero elettronico che contenga la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti.

Tale modalità potrà essere utilizzata, ad esempio, per gli acquisti di carburante presso i distributori self service che non rilasciano nell’immediato fattura elettronica (p. 2 della  C.M.  12  agosto  1998, n. 205/E).