FATTURA ELETTRONICA: LE NOVITÀ INTRODOTTE AD OPERA DEL D.L. N. 119/2018

MatteoNews

Il D.L. n. 119/2018 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, cd. collegato alla manovra 2019), in vigore dal 24 ottobre 2018, prevede diverse novità in tema di fattura elettronica. Nel dettaglio, il citato collegato alla manovra 2019 stabilisce:

  • l’inapplicabilità di sanzioni, per il primo semestre 2019 (dal 1° gennaio al 30 giugno 2019), per l’emissione tardiva della fattura, sempre che tale adempimento venga effettuato entro i termini previsti per la liquidazione periodica Inoltre, sempre per il primo semestre 2019, la riduzione delle sanzioni nella misura dell’80%, qualora la fattura emessa in ritardo rientri, comunque, nella liquidazione periodica IVA del mese o trimestre successive.

In sede di conversione in legge del D.L. n. 119/2018, è stata prevista l’estensione della moratoria sulle sanzioni fino al 30 settembre 2019 per i soli soggetti passivi IVA con liquidazioni mensili.

  • la previsione, con decorrenza 1° luglio 2019, secondo cui la fattura può essere emessa (quindi, trasmessa allo SDI) entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Nei casi in cui la data della fattura e la data dell’esigibilità dell’IVA non coincidano (per meglio dire quando la fattura non venga emessa lo stesso giorno in cui l’IVA diventa esigibile), in fattura occorrerà specificare la data nella quale il presupposto di esigibilità IVA si è verificato.

Esempio: qualora il presupposto di esigibilità IVA (effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972) si verifichi in data 25 novembre 2019, la fattura potrà essere emessa il 5 dicembre 2019 (precisando che trattasi di operazione del 25 novembre), e l’imposta a debito dovrà essere comunque considerata nella liquidazione IVA di novembre 2019 (mese di effettuazione dell’operazione);

  • la fissazione al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione del termine entro il quale le fatture elettroniche attive devono essere annotate nel registro IVA vendite;
  • la possibilità di procedere alla detrazione IVA (sempre che ricorrano i requisiti) di tutte le fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

Esempio: la cessione di merce effettuata a novembre 2018, per la quale sia ricevuta la fattura da parte del cessionario entro il 15 dicembre 2018, potrà essere detratta ai fini IVA nella liquidazione IVA mensile di novembre e non in quella di dicembre. La novità normativa trova applicazione esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Quindi, ad esempio, se i beni vengono consegnati al cessionario a dicembre 2018 e la fattura venga ricevuta dallo stesso il 13 gennaio 2019, la detrazione IVA potrà essere esercitata a decorrere dal mese di gennaio 2019, senza che sia possibile retrodatare la detrazione a dicembre dell’anno 2018.

  • l’abrogazione dell’obbligo di numerazione progressiva delle fatture passive da annotare nel registro IVA acquisti; ciò in considerazione del fatto che tale adempimento per le fatture elettroniche viene automaticamente assolto dal SDI;
  • che oltre ai minimi, forfetari e agricoltori esonerati, rimangono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica anche i soggetti meramente identificati ovvero con rappresentante fiscale IVA in Italia.

Attenzione

Si segnala, poi, che l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, modificato ad opera della legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 53 (l0002018123000145ar2019ac053a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145), ha stabilito che, per il periodo d’imposta 2019, non possono emettere fattura elettronica i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS),  ai  fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al citato sistema. Conseguentemente, per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di invio dei dati al STS, per il 2019, vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico.