Da gennaio 2019, con la contestuale introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica è stata abrogata la comunicazione dati fatture (c.d. spesometro). L’ultimo invio sarà effettuato il 28.02.2019, termine entro cui saranno trasmessi i dati delle fatture relative al secondo semestre 2018.
Tuttavia, a far corso dal 2019, sarà introdotto il cosiddetto esterometro, ovvero la comunicazione dei dati delle operazioni trasfrontaliere.
Chi è tenuto all’invio?
Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni trasfrontaliere tutti gli operatori IVA con riferimento alle operazioni di cessione dei beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono esclusi da tale adempimento i contribuenti minimi e forfettari.
Natura Cliente |
FatturaElettronica |
INTRA |
Esterometro |
| ITA | OBBLIGO | ||
| UE | SI | OBBLIGO | NO |
| NO | OBBLIGO | SI | |
| Extra UE | SI | NO | |
| NO | SI |
Quando effettuare l’invio?
La trasmissione telematica sarà effettuata con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo:
- a quello della data del documento emesso, per le operazioni attive;
- a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, per le operazioni passive;
per data di ricezione di intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
Qual è il contenuto di questo nuovo adempimento?
I dati da indicare nella comunicazione riguardano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Per evitare di effettuare le comunicazioni in oggetto limitatamente alle operazioni attive è possibile emettere la fattura elettronica, in modo tale che i dati siano trasmessi al Sistema di Intescambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate; quindi le fatture in formato XML dovranno essere trasmesse compilando il campo “Codice Destinatario con un codice convenzionale formato da sette “X” (XXXXXXX). Dal momento che il soggetto estero non riceverà la fattura in formato elettronica sarà necessario inviarne copia cartacea e/o telematica (PDF) avendo contezza della ricezione della medesima (lo Studio consiglia di adottare questa tipologia di comportamento).
Inoltre la predisposizione e l’invio dell’esterometro rimane facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale, questo in quanto si tratta di operazioni già note all’Amministrazione Finanziaria, e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo dello SDI.
| Natura Fornitore |
Tipologia | Fatture Elettronica |
INTRA | Esterometro |
| ITA | SI* | |||
| UE | Beni | Obbligo se acquisti di beni annuali > € 200.000 | SI | |
| Servizi | Obbligo se acquisti di servizi annuali > € 100.000 | SI | ||
| Extra UE | Beni | NO, in quanto documentati da bolla doganale | ||
| Servizi | SI | |||
| *ad eccezione di contribuenti minimi e forfettari | ||||
Infine come specificato dall’Agenzia delle Entrate in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 2-quater del D.Lgs. n. 471/1997, ovvero € 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.
La sanzione può essere ridotta alla metà, quindi entro il limite massimo di € 500, qualora la trasmissione venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Non è possibile applicare l’istituto del cumulo giuridico.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.
