Bonus edilizi e bonus “verde”prorogati per il 2019
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 67
La legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 67, legge n. 145/2018), ha prorogato al 31 dicembre 2019 tutte le detrazioni IRPEF previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, nonché i cosiddetti “bonus mobili ed elettrodomestici” e “bonus verde”.
Da ricordare che entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE).
Interventi di recupero del patrimonio edilizio
Per le spese di recupero del patrimonio edilizio che saranno sostenute fino al 31 dicembre 2019, è quindi confermata la detrazione IRPEF del 50% nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.
Interventi di riqualificazione energetica
Per le spese di riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2019, è confermata la detrazione Irpef/Ires del 65% che si riduce al 50% per le spese sostenute relative agli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione. Se, invece, oltre ad essere in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.).
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
| Attenzione: cogliamo l’occasione per ricordare che entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE). |
Interventi condominiali
Restano confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per gli interventi di tipo condominiale, per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a € 136.000, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
“Bonus mobili ed elettrodomestici” e “bonus verde”
Prorogati al 31 dicembre 2019 anche:
- il “bonus mobili ed elettrodomestici” che prevede una detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), per un importo complessivo di spesa non superiore ad € 10.000;
- il “bonus verde” che prevede una detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di € 5.000 sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un’unità immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:
- la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Affitti brevi: comunicazione alla Questura obbligatoria entro 24 ore
Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. Entro le 24 ore successive all’arrivo, i gestori devono comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate.
Il recente Decreto Sicurezza (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito in legge n. 132/2018) in vigore dal 4 dicembre 2018, ha previsto che gli obblighi sopra ricordati si applichino anche ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. La comunicazione va effettuata tramite il “Portale Alloggiati Web” della Polizia di Stato; la violazione è punita con l’arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206.
Precisiamo che l’obbligo non vige per i contratti di affitto registrati (di lunga durata) perché in quei casi l’adempimento si intende assolto con la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.
Bollo su fattura elettronica: pagamento trimestrale e solo con accesso a “Fatture e Corrispettivi”
D.M. 28 dicembre 2018
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Dal 1° gennaio 2019 il versamento dell’imposta di bollo non dovrà più essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre solare.
L’Agenzia entrate determinerà l’ammontare dovuto da ciascun soggetto passivo sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio e lo comunicherà nell’area riservata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi” con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia entrate.
| Attenzione: Il nuovo adempimento conferma la necessità, per chi non lo avesse già fatto, di attivarsi per accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” tramite le credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o la Carta nazionale dei servizi. |
Riassumiamo le fattispecie che comportano l’obbligo:
| Tipologia di operazione | Bollo |
| Operazione fuori campo IVA | SI |
| Operazione assoggettata ad IVA | NO |
| Operazione esente | SI |
| Operazione in Reverse Charge | NO |
| Operazioni escluse | SI |
| Operazioni con IVA assolta con regimi particolari | NO |
| Cessioni comunitarie di merci | NO |
| Esportazioni e operazioni assimilate | NO |
| Cessioni verso esportatori abituali | SI |
| Fatture emesse da contribuenti minimi/forfettari | SI |
| Servizi internazionali di trasporto di merci in export | NO |
| Servizi internazionali di trasporto di persone/beni in transito | SI |
Sono esclusi dal bollo i documenti di importo inferiore a € 77,47.
Anche quando le fatture presentano contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e importi non assoggettati, se quest’ultimo è superiore a € 77,47 la marca da bollo va applicata (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 luglio 2001 n. 98/E).
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.
