Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis”, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto “alternativo” a quello automatico previsto dallo stesso Decreto, a favore dei titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, che hanno subìto una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 – 31.3.2020.
La fruizione del beneficio in esame è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita richiesta.
Si rammenta che l’agevolazione può essere fruita:
- direttamente, tramite accredito della stessa, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sul c/c bancario o postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
ovvero
- a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “nella sua totalità” in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel). dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).
E’ dunque possibile indicare nella domanda per il contributo “alternativo” una modalità di erogazione diversa rispetto a quella precedentemente richiesta.
STRUTTURA DEL MODELLO
Il modello della domanda si compone dei seguenti riquadri:






SEZIONE REQUISITI
Al fine di usufruire del contributo “alternativo” in esame l’Agenzia rammenta che è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:
- ricavi / compensi non superiori a € 10 milioni “nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del … decreto”, ossia 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
- ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 inferiore almeno del 30%rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020. Per il contributo “alternativo”, diversamente dagli altri contributi a fondo perduto, non è previsto il requisito (alternativo al calo del fatturato / corrispettivi) dell’attivazione dellapartita IVA dall’1.1.2019. Ne consegue che per il contributo in esame tutti i soggetti IVA devono possedere il requisito del calo minimo di fatturato / corrispettivi.
Ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
Per la compilazione dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi è necessario innanzitutto determinare l’ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi realizzato nei 2 periodi (1.4.2019 – 31.3.2020 e 1.4.2020 – 31.3.2021).
A tal fine l’Agenzia precisa che:
- vanno considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020 e tra l’1.4.2020 e il 31.3.2021;
- rilevano anche le note di variazione con data compresa tra le predette date (1.4.2019 – 31.3.2020 e 1.4.2020 – 31.3.2021);
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- per i commercianti al minuto / soggetti assimilati rileva l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020 e tra l’1.4.2020 e il 31.3.2021;
- per i soggetti che applicano la ventilazione ovvero il regime del margine nonchè per le operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi / fatture al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (con riferimento ad entrambi i periodi);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad esempio, cessioni di tabacchi, giornali e riviste), limitatamente a tali operazioni vanno considerati gli importi degli aggi;
- nel caso dell’erede che prosegue l’attività del de cuius ovvero del richiedente nel quale è confluito un altro soggetto a seguito di “trasformazione” aziendale:
- con decorrenza / avvenuta dall’1.4.2021, il fatturato / corrispettivi 1.4.2019 – 31.3.2020 e 1.4.2020 – 31.3.2021 va determinato con riferimento alla partita IVA del de cuius / soggetto confluito;
- con decorrenza / avvenuta nel periodo 1.4.2019 – 31.3.2021 il fatturato / corrispettivi 1.4.2019- 31.3.2020 e 1.4.2020-31.3.2021 va determinato con riferimento a entrambe le partite IVA del de cuius / soggetto confluito e dell’erede / soggetto che ha effettuato la “trasformazione” aziendale.
- Individuato l’ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi, l’importo dell’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi per ciascun periodo (1.4.2019 – 31.3.2020 e 1.4.2020 – 31.3.2021) è determinato dividendo l’importo complessivo del fatturato / corrispettivi di ciascun periodo per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel periodo.
- A tal fine l’Agenzia specifica che:
- per i soggetti che hanno attivato la partita IVA:
- anteriormente all’1.4.2019, l’importo complessivo del fatturato / corrispettivi realizzati nel periodo 1.4.2019 – 31.3.2020 va suddiviso per 12 mesi;
- tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020 l’importo complessivo del fatturato / corrispettivi va suddiviso per il numero di mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
- Così, ad esempio, se la partita IVA è stata attivata il 25.6.2019, l’importo complessivo del fatturato / corrispettivi realizzato va suddiviso per 9 mesi;
- analogamente, nel caso dell’erede che prosegue l’attività del de cuius / richiedente nel quale è confluito un altro soggetto a seguito di “trasformazione” aziendale, al fine di determinare la media mensile, il fatturato / corrispettivi 1.4.2019-31.3.2020 e 1.4.2020-31.3.2021 va diviso per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva.
Qualora la partita IVA sia stata attivata nel periodo 1.4.2019 – 31.3.2021 non va considerato il mese di attivazione;
- in assenza di ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi per il periodo 1.4.2020 – 31.3.2021, il corrispondente campo non va compilato (l’importo è pari a “0”).
A tal proposito la citata Guida del contributo in esame propone il seguente schema riassuntivo.

Ammontare contributo spettante
Le istruzioni rammentano che il contributo in esame è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020, come di seguito riportato.

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non superiore a € 150.000 (non è previsto un importo minimo). Per il calcolo del contributo l’ammontare dei ricavi / compensi / volume d’affari non va ragguagliato ad anno. Al fine di determinare l’importo effettivamente spettante, da accreditare su c/c o da riconoscere come credito d’imposta, oltre alle percentuali sopra riportate, va considerato che:
- se il soggetto ha beneficiato anche del contributo Sostegni, il contributo in esame è riconosciuto limitatamente alla differenza tra il contributo Sostegni-bis “alternativo” spettante e il contributo Sostegni-bis “automatico” precedentemente ottenuto. Così, ad esempio, ad un contribuente che ha ricevuto il contributo Sostegni pari a € 25.000 e ha diritto al contributo Sostegni-bis “alternativo” pari a € 28.000 spetta il contributo di € 3.000. Conseguentemente, se il contributo Sostegni-bis “alternativo” risulta inferiore al contributo Sostegni-bis “automatico” ottenuto, al contribuente non spetta alcun ulteriore importo. Così, ad esempio, ad un contribuente che ha ricevuto il contributo Sostegni pari a € 35.000 e ha diritto al contributo Sostegni-bis “alternativo” pari a € 33.000 non spetta alcun importo;
- se il soggetto non ha beneficiato del contributo Sostegni, il contributo “alternativo” spetta per l’intero importo determinato in base a quanto indicato nella domanda.
SEZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RISPETTO LIMITI MASSIMI AIUTI DI STATO
Per quanto riguarda la compilazione delle 2 Sezioni riservate alla “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” in merito al rispetto dei massimali previsti per gli Aiuti di Stato, merita evidenziare che le istruzioni specificano che per la verifica del rispetto dei massimali è necessario considerare, oltre alle misure fiscali elencate nel Quadro A della domanda, anche tutti gli altri Aiuti riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 / 3.12 diversi da quelli espressamente elencati (in tal caso va compilato l’ultimo rigo del Quadro A “Altri Aiuti”). Con riferimento alle Sezioni 3.1 e 3.12 nella citata Guida l’Agenzia riepiloga le condizioni ed i requisiti per poter rientrare nell’una o nell’altra Sezione nonché i limiti massimi di Aiuto ammessi nei diversi periodo per ciascuna Sezione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica tramite:
- l’applicazione desktop telematico. La domanda può essere predisposta anche tramite un “software di mercato” e inviata utilizzando Entratel / Fisconline. Come sopra accennato, l’invio può essere effettuato per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche ovvero “appositamente delegato con autodichiarazione”, da evidenziare barrando la specifica casella contenuta nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” del modello in esame. In questi casi, come precisato dalla citata Guida, l’intermediario deve far sottoscrivere al soggetto richiedente il modello della domanda in esame compilato e conservarlo unitamente alla copia del documento d’identità;
- l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, direttamente da parte del soggetto richiedente (abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia) ovvero tramite un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche.
- I soggetti obbligati alla presentazione delle Comunicazioni liquidazione periodiche IVA che intendono presentare la domanda devono preventivamente aver presentato la Comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre 2021.
A seguito della presentazione della domanda viene rilasciata una prima ricevuta attestante la presa in carico / scarto a seguito dei controlli formali effettuati. Al superamento dei controlli l’Agenzia, nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, comunica l’accoglimento della domanda e l’importo erogato ovvero il riconoscimento del contributo in caso di scelta per la “trasformazione” dello stesso in credito d’imposta. Da tale momento non è più possibile trasmettere ulteriori domande, mentre è possibile presentare una rinuncia. Successivamente viene rilasciata una seconda ricevuta riportante quanto già comunicato nella predetta sezione. Le ricevute sono messe a disposizione, esclusivamente del soggetto che ha trasmesso l’istanza, nella sezione “ricevute” della propria area riservata nonché nella sezione “Contributo a fondo perduto – Invii effettuati” del portale “Fatture e corrispettivi”. Qualora la domanda sia presentata tramite un intermediario l’esito della domanda / rinuncia:
- è trasmessa al richiedente via PEC (INI-PEC);
- è messa a disposizione del richiedente nella predetta sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata:
- dal 5.7 al 2.9.2021 nel caso in cui la domanda sia presentata tramite il servizio web;
- dal 7.7 al 2.9.2021 nel caso in cui la domanda sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico.
Entro gli stessi termini è possibile, “in caso di errore”, presentare una nuova domanda che sostituiscequella precedentemente trasmessa. L’ultima domanda trasmessa sostituisce quelle precedentemente inviate per le quali non è stato eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero comunicato il riconoscimento dello stesso nel caso di scelta per la “trasformazione” dello stesso in credito d’imposta. È consentito, in ogni caso, presentare una rinuncia al contributo, anche oltre il 2.9.2021.
