PROROGATI NUOVAMENTE I VERSAMENTI DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

MatteoNews

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE E ALTRI ATTI

Nell’ambito del recente D.L. 99/2021 in vigore dal 30.06.2021 (cd. “Decreto Omnibus”), modificando nuovamente quanto disposto dal “Decreto Cura Italia”, è stata introdotta una proroga dal 30.6.2021 al 31.8.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:

  • Cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
  • Avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29  e 30 del D.L 78/2010;
  • Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
  • Atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali;
  • Atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1 comma 792, Finanziaria 2020.

Si rammenta che per effetto della previsione risultano, di conseguenza, sospesi:

  • i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all’Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dell’INPS e da atti esecutivi di cui all’art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo, con conseguente “congelamento”, per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora;
  • la notifica di nuove cartelle di pagamento (e, di conseguenza, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati prima dell’inizio del periodo di sospensione nonché durante tale periodo;
  • le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con “congelamento” degli interessi di mora durante la sospensione.

Con particolare riguardo alla sospensione dei versamenti, la stessa originariamente opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 – 31.5.2020.
I versamenti sospesi, dovendo essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, risulta(va)no dovuti entro il 30.6.2020.
Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi. Da ultimo il c.d. “Decreto Sostegni-bis” ha fissato detto termine al 30.6.2021 e conseguentemente la sospensione opera(va) per i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 30.6.2021, che dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 31.7.

Ora, come accennato, il “Decreto Omnibus” proroga dal 30.6 al 31.8.2021 il termine di sospensione e, pertanto, i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 31.8.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.9.2021.
Per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni della c.d. “zona rossadi prima istituzione ex DPCM 1.3.2020 (Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Regione Veneto: Vò) il termine iniziale di sospensione è individuato al 21.2. Quest’ultima opera quindi per i versamenti scadenti nel periodo 21.2.2020 – 31.8.2021.

(*) 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede operativa nella “zona rossa” di prima istituzione

Merita evidenziare che il mancato pagamento delle somme sospese entro il 30.9.2021 comporta la decadenza del piano di rateazione posto che le rate omesse risultano superiori al limite (10) tollerato.
La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 31.8.2021. Le stesse dovranno essere versate entro il 30.9.2021.

PROROGA TERMINI DECADENZA / PRESCRIZIONE NOTIFICA CARTELLE

Per effetto dell’ampliamento dal 30.6 al 31.8.2021 del periodo di sospensione delle somme derivanti da cartelle / avvisi di accertamento, ecc. disposto dal decreto in esame la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza / prescrizione disposta dal cd. “Decreto Cura Italia” opera relativamente alla notifica di:

  • cartelle di pagamento relative a entrate tributarie / non tributarie derivanti da affidamenti all’Agente della riscossione nel predetto periodo 8.3.2020 (o 21.2.2020) – 31.8.2021 (in luogo del 30.6.2021) e, successivamente, fino al 31.12.2021;
  • cartelle di pagamento (escluse quelle riferite alle entrate degli Enti territoriali) derivanti da affidamenti all’Agente della riscossione anche successivamente al 31.12.2021, relative a:
    • dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione;
    • dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ex artt. 19 e 20, TUIR;
    • dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter, DPR n. 600/73.

SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI A RUOLO

Con la modifica di quanto disposto dal c.d. “Decreto Rilancio” ad opera del decreto in esame è prorogata dal 30.4 al 31.8.2021 la previsione in base alla quale in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non è consentita la compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto ruolo di cui all’art. 28-ter, DPR n. 602/73.