I temi trattati dalla presente circolare sono:
- Nuovo contributo a fondo perduto Decreto “Sostegni-bis”
- Credito d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo
- Credito d’imposta per sanificazione, DPI e tamponi
- Modifica possibilità di utilizzo credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi
- Incremento limite annuo crediti utilizzati in compensazione / richiesti a rimborso
- Proroga dei termini di versamento di Cartelle di pagamento ed accertamenti esecutivi
- Aiuti alle PMI
- Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti con meno di 36 anni
NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO “SOSTEGNI BIS”
Recentemente è stato pubblicato il DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, in vigore dal 26.05.2021. L’art. 1 del Decreto in esame prevede il riconoscimento di 3 distinte nuove tipologie di contributo:
- un contributo “automatico” pari a quello dell’art. 1 del DL 41/2021 (“ Decreto Sostegni”)
- se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento;
- un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio.
CONTRIBUTO “AUTOMATICO”
Il contributo “automatico” è riconosciuto ai soggetti che:
- hanno la partita IVA attiva al 26.05.2021;
- hanno presentato l’istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021;
- non abbiano indebitamente percepito o non abbiano restituito tale contributo.
Il nuovo contributo:
- spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021 (Decreto “Sostegni);
- automaticamente, ossia senza necessità di presentare un’ulteriore domanda da parte del soggetto interessato;
- è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.
CONTRIBUTO “ALTERNATIVO”
Il Decreto in esame, introduce un contributo a fondo perduto “alternativo” rispetto quello sopra esaminato, considerando un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal citato art. 1, DL n. 41/2021.
Tale contributo può essere riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del “contributo Decreto Sostegni” sia ai soggetti che non vi hanno beneficiato.
Tale contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA (attiva al 26.05.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:
- i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’01.04.2020 al 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’01.04.2019 al 31.03.2020.

A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi). In particolare, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche dei predetti periodi del 2019 / 2020 / 2021, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019, il contributo in esame spetta a condizione che si sia verificata la riduzione (almeno pari al 30%) del fatturato / corrispettivi.
Per individuare la riduzione del fatturato / corrispettivi possono essere tenute in considerazione le precisazioni fornite dall’Agenzia (di seguito si riportano i chiarimenti maggiormente “significativi”).

Ammontare del contributo
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 01.04.2019-31.03.2020.
Tale percentuale è differenziata a seconda che il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021.
Il contributo a fondo perduto non può essere superiore a € 150.000.
Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 cd. Decreto Sostegni
Per i soggetti che hanno già beneficiato del “contributo Decreto Sostegni”, la percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al DL n. 41/2021, abbia ottenuto il contributo “automatico” sopra esaminato e lo stesso sia:
- inferiore al contributo “alternativo” individuato con le percentuali sopra evidenziate, ha diritto al maggior ammontare del contributo. In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d’imposta è scomputato da quanto spettante;
- superiore al contributo “alternativo” individuato con le percentuali sopra evidenziate, l’Agenzia non provvede a dare “seguito all’istanza”.
Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 cd. Decreto Sostegni
La percentuale applicabile per la determinazione del contributo per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 è individuata nelle seguenti misure maggiorate, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.


Richiesta di riconoscimento del contributo
Il contributo “alternativo” è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda:
- da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
- da presentare direttamente, da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.
Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.
È espressamente richiesta la trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2021 prima della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo in esame.
Modalità di fruizione del contributo
Il contributo in esame può essere usufruito, analogamente a quanto previsto per il “contributo Decreto Sostegni”, secondo le seguenti 2 modalità alternative:
- direttamente con accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare “nella sua totalità” in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).
Tale scelta riguarda l’intero ammontare del contributo.
CONTRIBUTI PER I SOGGETTI CON PEGGIORAMENTO ECONOMICO
Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto con finalità perequativa, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita da un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento.
L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 sia presentata entro il 10.09.2021.
CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
L’art. 4 del DL 73/2021 interviene sul credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, che viene:
- da un lato, prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31.07.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30.04.2021 ai sensi del DL 34/2020;
- dall’altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, ad altri soggetti.
Viene introdotta una “nuova versione” del credito d’imposta per le locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio 2021 a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dal DL 34/2020.
Il “nuovo” credito d’imposta per le locazioni, dal punto di vista soggettivo, riguarda:
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.05.2021 (anno 2019, per i soggetti “solari”);
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Rispetto al credito d’imposta spettante per il 2020, cambia, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il limite massimo di ricavi/compensi che consente l’accesso al beneficio, che passa da 5 a 15 milioni di euro, mentre non muta il periodo di riferimento, che resta il 2019 (per i soggetti “solari”).
Per i mesi da gennaio a maggio 2021, anche il “nuovo” credito d’imposta spetta nella:
- misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;
- misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Per quanto concerne le condizioni di applicazione del credito d’imposta, il decreto “Sostegni-bis” introduce alcune novità in relazione alla condizione del calo del fatturato, atteso che il credito d’imposta sui canoni da gennaio 2021 a maggio 2021, spetta, ai soggetti locatari esercenti attività economica, “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.
Rispetto al credito d’imposta 2020 previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, cambiano:
- sia l’ammontare del calo minimo di fatturato richiesto, che passa dal 50% al 30%;
- sia i periodi di riferimento per il confronto, che sono ora costituiti dal c.d. “anno pandemico”, dovendo confrontare l’ammontare medio mensile del fatturato riferito al periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 con quello riferito al periodo “pre-pandemia” 01.04.2019 – 31.03.2020;
- sia il metodo di calcolo, atteso che il calo non deve più essere verificato mese per mese (come richiesto dall’art. 28 del DL 34/2020), bensì sull’ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento.
Potranno quindi beneficiare del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagate, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 01.04.2020 -31.03.2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 01.04.2019 – 31.03.2020.
Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’01.01.2019, mentre non sono più previste deroghe per i c.d. “Comuni calamitati”.
CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DPI E TAMPONI
Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per la sanificazione in favore di:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo.
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute:
- nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Le disposizioni attuative del credito d’imposta in esame saranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
MODIFICA POSSIBILITÀ DI UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in un’unica quota annuale anche dai soggetti con ricavi o compensi pari o superiori a 5 milioni di euro che effettuano, nel periodo 16.11.2020-31.12.2021, investimenti in beni strumentali materiali “ordinari”.
INCREMENTO LIMITE ANNUO CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE / RICHIESTI A RIMBORSO
Per il solo anno 2021, viene incrementato da 700.000,00 euro a 2 milioni di euro il limite annuo, di cui all’art. 34 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:
- utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura cosiddetta “semplificata”.
Si ricorda che, per l’anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 euro ad un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).
PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI
Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.
Per effetto dell’art. 9 del DL 73/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’08.03.2020 al 30.06.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.07.2021 (che slitta al 02.08.2021 in quanto il 31 luglio cade di sabato).
Prima del DL 73/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 30.04.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.05.2021.
Entro il 02.08.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.
Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.
Avvisi di addebito INPS
Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’08.03.2020 al 30.06.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 02.08.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.
Accertamenti esecutivi
Il DL 73/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’08.03.2020 al 30.06.2021, il pagamento può avvenire entro il 02.08.2021.
Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e
IRAP e in materia di fiscalità locale.
Va detto che secondo la censurabile opinione dell’Agenzia delle Entrate la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.
Rate da dilazione dei ruoli
Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’08.03.2020 al 30.06.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 02.08.2021.
AIUTI ALLE PMI
La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI è prorogata al 31.12.2021.
Dall’01.07.2021 la garanzia opererà con le seguenti modalità:
- le garanzie per operazioni di valore superiore ai 30.000,00 euro sono concesse nella misura massima dell’80% (anziché del 90%);
- il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario è innalzato a 120 mesi, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. La misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell’operazione;
- le garanzie per operazioni fino a 30.000,00 euro sono ridotte dal 100% al 90% e potrà essere applicato un tasso di interesse diverso. La garanzia opera anche in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’art. 16 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 la moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile).
La proroga opera su comunicazione dell’impresa beneficiaria, da effettuare entro il 15.06.2021.
L’art. 12 del DL 73/2021 introduce una nuova garanzia
per favorire l’accesso delle imprese, con un numero di dipendenti non
superiore a 499, a nuovi finanziamenti a medio lungo termine, in cui almeno il
60% sia finalizzato a realizzare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o
programmi di investimenti.
AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DI SOGGETTI CON MENO DI 36 ANNI
Il DL 73/2021 prevede una nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” (escluse quelle catastalmente classificate in A/1, A/8 o A/9) di abitazione, per i soggetti:
- che non hanno ancora compiuto 36 anni di età;
- con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000,00 euro annui.
L’agevolazione riguarda non solo gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà ma anche gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.
L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo, nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Il beneficio è temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022.
Esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.
In primo luogo, viene previsto che, in presenza di tutti gli elementi e le condizioni sopra illustrate, l’atto di acquisto a titolo oneroso vada esente dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale. In questo caso, si
ritiene restino dovute l’imposta di bollo nonché i tributi speciali catastali.
Credito d’imposta per gli atti imponibili ad IVA
Ove l’atto di acquisto risulti imponibile ad IVA, agli acquirenti con meno di 36 anni spetta “un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”, che può essere utilizzato:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
- in compensazione nel modello F24
In nessun caso il credito può essere rimborsato.
Esenzione per gli atti di finanziamento
Viene prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti, di cui all’art. 18 del DPR 601/73, per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, a condizione che:
- sussistano le condizioni di “prima casa” e i requisiti di 36 anni non compiuti e di ISEE annuo non superiore a 40.000,00 euro;
- la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

