CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – DECRETO RISTORI E RISTORI BIS

MatteoNews

A seguito dell’emanazione del nuovo DPCM del 3 novembre 2020 che, tra l’altro, ha stabilito i criteri di differenziazione delle zone del territorio italiano in “gialle, arancio e rosse” a seconda della gravità dell’emergenza Covid-19con conseguenti diverse misure di contenimento della stessa, è stato recentemente pubblicato il c.d. “Decreto Ristori-bis”, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Il nuovo provvedimento fa seguito al c.d. “Decreto Ristori”, emanato in conseguenza al DPCM del 24 ottobre 2020 contenente la prima serie  di misure restrittive, nell’ambito del quale è stato previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività.

Ora, il citato DL n. 149/2020 ( “Decreto Ristori bis”) prevede:

  • la “rideterminazione del Contributo a fondo perduto” riconosciuto dal c.d. “Decreto Ristori” a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM del 24 ottobre 2020. In particolare è disposta l’estensione dello stesso ad ulteriori settori nonché l’incremento del beneficio per i soggetti esercenti le attività di gelateria / pasticceria, bar e albergo aventi domicilio / sede nelle predette zone “arancio” e “rosse”. È altresì previsto il riconoscimento di tale contributo nel 2021 nei confronti dei soggetti che operano all’interno di centri commerciali / operatori delle produzioni industriali del settore alimentare e delle bevande;
  • la spettanza di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM del 3 novembre 2020 aventi domicilio / sede nelle zone “rosse”, le cui modalità di riconoscimento e di determinazione sono analoghe a quelle previste per il contributo di cui al c.d. “Decreto Ristori”, salva la diversa percentuale di ristoro applicabile.

 “DECRETO RISTORI” aggiornato

Tra le misure introdotte dal c.d. Decreto Ristori viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020 tra cui: bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, piscine, palestre, teatri e cinema. I soggetti beneficiari sono individuati tra quelli che indicano come attività prevalente uno dei codici ATECO indicati dal decreto e che hanno partita Iva attiva almeno dal 25 ottobre 2020.

Analogamente a quanto previsto con riferimento al contributo a fondo perduto riconosciuto  dal c.d. “Decreto Rilancio”, la spettanza del beneficio è subordinata alla seguente condizione:

Il contributo spetta per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1 gennaio 2019 anche in assenza di questi requisiti.

Il contributo sarà erogato automaticamente, mediante bonifico da parte dell’ Agenzia delle Entrate, ai soggetti  che hanno ricevuto il precedente contributo di cui al decreto Rilancio. Il contributo spetta anche a chi non aveva percepito il precedente, ma in tal caso il ristorino sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza.

I codici ATECO che individuano le attività prevalenti per le quali spetta il contributo in trattazione possono essere consultati all’allegato 1 del decreto depositato presso la gazzetta ufficiale del quale riproponiamo in elenco:

(1) Per tali attività con domicilio fiscale / sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata / massima gravità e da un livello di rischio alto (zone “arancio” / zone “rosse”), individuate da Ordinanze del Ministero della Salute, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%.

L’importo massimo del contributo spettante è fissato ad euro 150.000,00.

N.B.: Il Decreto Ristori bis prevede il riconoscimento di un ulteriore 50% a favore di quei soggetti esercitanti le seguenti attività:

  • 56.10.30: gelaterie e pasticcerie
  • 56.10.41: gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 56.30.00: bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 55.10.00: alberghi

Che abbiano domicilio fiscale / sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (“3” o “4”) e da un livello di rischio alto  individuato dal DOCM del 3 novembre 2020 (zone arancio / zone rosse)

Il beneficio previsto dal “Decreto Ristori”:

  • Non è tassato ai fini IRES / IRAP / IRPEF;
  • Non rileva ai fine del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
  • È corrisposto dall‘Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario/postale intestato/cointestato al soggetto beneficiario.

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO “DECRETO RILANCIO”

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal “decreto Rilancio” il beneficio in esame è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza, il cui ammontare è stato determinato applicando alla riduzione del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 specifiche percentuali differenziate in base ai ricavi/compensi 2019 (20% fino ad euro 400.000, 15% da euro 400.000 a euro 1.000.000 e 10% da euro 1.000.000 a euro 5.000.000).

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo “Decreto Rilancio” e che hanno attivato la partita IVA dall’1 gennaio 2019 il nuovo contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a:

  • euro 1.000 per le persone fisiche;
  • euro 2.000 per gli altri soggetti.

SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA PER IL CONTRIBUTO “DECRETO RILANCIO”

I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza” trasmessa all’Agenzia delle Entrate.

In particolare il valore è determinato applicando una specifica percentuale (20% – 15% – 10%), individuata in base ai ricavi / compensi 2019, alla differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.

DECRETO RISTORI BIS – DL. 149/2020

Il Decreto Ristori bis prevede il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto  favore di quei soggetti che abbiano domicilio fiscale / sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (“3” o “4”) e da un livello di rischio alto  individuato dal DOCM del 3 novembre 2020 (zone arancio / zone rosse).

I soggetti beneficiari del contributo derivante dal cd. “Decreto Ristori Bis” sono individuati tra quelli che indicano come attività prevalente uno dei codici ATECO indicati dal decreto e che hanno partita Iva attiva almeno dal 25 ottobre 2020.

È, inoltre, espressamente richiesto che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019.

Per questo contributo, come per quello previsto dal “Decreto Ristori”, il riconoscimento è automatico per coloro che han già beneficiato del contributo previsto dal cd. “ Decreto Cura Italia”. Coloro i quali non avessero provveduto alla richiesta del contributo del “Decreto Cura Italia”, possono accedere al contributo del decreto in trattazione mediante presentazione di un’apposita domanda.

Il beneficio previsto dal “Decreto Ristori Bis”:

  • Non è tassato ai fini IRES / IRAP / IRPEF;
  • Non rileva ai fine del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
  • È corrisposto dall‘Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario/postale intestato/cointestato al soggetto beneficiario.

CONTRIBUTO SPETTANTE

Anche il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato “Decreto Cura Italia” ovvero non abbia presentato la relativa domanda.

In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.

La quota, ossia la percentuale di ristoro, è fissata per tutte le attività al 200%.

I codici ATECO che individuano le attività prevalenti per le quali spetta il contributo in trattazione possono essere consultati all’allegato 2 del decreto depositato presso la gazzetta ufficiale del quale riproponiamo in elenco:

L’importo massimo del contributo spettante è fissato ad euro 150.000,00.

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO “DECRETO RILANCIO”

Come accennato, per i soggetti che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto previsto dal“Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”. In particolare, lo stesso è individuato applicando al precedente contributo la percentuale di ristoro che, come sopra evidenziato, risulta pari al 200%.

Anche in tal caso, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo contenuto nel “Decreto Cura Italia” e che hanno attivato la partita IVA dall’1 gennaio 2019 il nuovo contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a:

  • euro 1.000 per le persone fisiche;
  • euro 2.000 per gli altri soggetti.

SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA PER IL CONTRIBUTO “DECRETO RILANCIO”

Per i  soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”, il valore del nuovo contributo è determinato applicando una specifica percentuale (20% – 15% – 10%), individuata in base ai ricavi / compensi 2019, alla differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Seconda rata IMU

Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le specifiche attività riportate nella Tabella 2, a condizione che i relativi proprietà risiano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto ( cd. Zone Rosse).

È comunque applicabile quanto previsto:

  • non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
  • non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili con pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori economici oggetti delle limitazioni previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 emanato per il contenimento dell’emergenza Covid – 19.

Proroga versamento Acconti 2020

Il c.d. “Decreto Agosto” ha previsto a favore dei soggetti ISA il differimento al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP, in scadenza il 30.11.2020. Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019.

Ora il “Decreto Ristori Bis” dispone che a favore dei soggetti ISA:

  •  esercenti specifiche attività nell’ambito dei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 dei decreti Ristori e Ristori Bis individuate nelle “zone Rosse” caratterizzate da uno scenario di massima gravità (4) e da rischio alto;
  • esercenti attività di gestione di ristornati nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (3) e da un rischio alto individuate come “zone Arancio”;

il differimento si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi.

Sospensione versamenti ritenute / Iva

A favore dei soggetti:

  • esercenti attività sospese ai sensi del  DPCM 3 novembre 2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche) aventi domicilio / sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • esercenti attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da elevata / massima gravità (“3” – “4”) e da un livello di rischio alto (zone Arancio e Rosse);
  • operanti nei settori economici individuati nel’allegato 2, nonché esercenti attività alberghiera / agenzia di viaggi / tour operator, con domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto (zone “rosse”);

I versamenti oggetto di sospensione (ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati, addizionale regionale / comunale IRPEF, IVA terzo trimestre per i soggetti trimestrali o IVA ottobre per i soggetti mensili) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il  16 marzo 2021 oppure in forma rateizzata fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo (la prima rata scade il  16 marzo 2021).

Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali

Il “Decreto Ristori” ha disposto per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24 ottobre 2020, esercenti come attività prevalente un’attività oggetto delle predette limitazioni, la sospensione dei termini che scadono per il mese di novembre (16 dicembre 2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).

Ora, in base al Decreto in esame la sospensione è applicabile anche ai versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre (16 novembre 2020) a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati dell’allegato 1 (link in nota). La sospensione non opera per i premi dovuti per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali / assistenziali dovuti nel mese di novembre (16 novembre 2020) a favore dei datori di lavoro con unità produttiva / operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto (zone “rosse”), appartenenti ai settori economici individuati nel’allegato 2 (link in nota).

TABELLA RIEPILOGATIVA PROROGA VERSAMENTI SCADUTI IL 16 NOVEMBRE 2020

Legenda:
Art. 6 – Proroga versamento Acconti 2020;
Art. 7 – Sospensione versamenti Ritenute / IVA
Art. 11 – Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti