Con il Provvedimento del 28 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove Specifiche tecniche della fatturazione elettronica, prevedendone l’utilizzo, in via facoltativa, a decorrere dal 4 maggio 2020, e obbligatoriamente dall’1 ottobre 2020. Successivamente, con il Provvedimento 20 aprile 2020, la stessa Agenzia in considerazione dell’emergenza Covid-19 ha differito tale periodo transitorio, aggiornando le Specifiche tecniche e prevedendo che:
- dall’1 ottobre 2020 sarà possibile (facoltativo) emettere fatture elettroniche in base al nuovo tracciato e quindi utilizzando i nuovi codici;
- dall’1 ottobre al 31 dicembre 2020 SdI accetterà fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie Specifiche tecniche;
- dall’1 gennaio 2021 tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove Specifiche tecniche, con conseguente venir meno della possibilità di utilizzare il “vecchio” tracciato.

Le nuove Specifiche tecniche prevedono altresì:
- l’eliminazione dell’obbligo di compilare il campo relativo all’importo dell’imposta di bollo (infatti per le fatture è sempre pari a € 2);
- l’introduzione del nuovo codice “Modalità pagamento” per il PagoPA (MP23).
NUOVO TIPO DI DOCUMENTO
Di seguito una tabella riepilogativa con i vecchi e nuovi codici da utilizzare per gestire le diverse fattispecie di documento:


NUOVI CODICI “NATURA OPERAZIONE”
A decorrere dall’01.01.2021 non sarà più possibile utilizzare il codice generico N2, N3, N6 (per le fatture semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3). Le fatture elettroniche che dovessero riportare queste codifiche verranno automaticamente scartate.
Di seguito una tabella riepilogativa con i codici da poter utilizzare per indicare la natura dell’operazione:

DETTAGLI
Con riferimento alle autofatture per gli acquisti extra UE (Art. 17 c.2 del DPR 633/72) si precisa che queste devono essere emesse (quindi inviate allo SdI) e quindi annotate nel registro fatture emesse entro il giorno 12 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, con riferimento al mese precedente. Per quanto riguarda invece il reverse charge interno (art. 17 c.5 DPR 633/72), la fattura deve essere integrata (con invio contestuale allo SdI) e annotata nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento della fattura e sempre con riferimento al mese precedente. Pertanto sarà opportuno controllare le fatture ricevute periodicamente, almeno una volta al mese, per adempiere ai nuovi obblighi imposti dall’Agenzia delle Entrate.
Va evidenziato inoltre che il documento viene scartato qualora si indichi uno dei codici TD17, TD18 e TD19 riportando il valore “IT” nell’elemento “IDPaese” del cedente/prestatore.
Per concludere, posto che mediante l’adozione della procedura elettronica di reverse charge “esterno” (servizi resi da soggetti non residenti, acquisti di beni da UE), i dati dell’operazione vengono comunicati allo SdI, tale modalità dovrebbe consentire l’esonero dalla presentazione dell’esterometro.
Si consiglia di prendere contatto con i tecnici del vostro programma di fatturazione elettronica al fine di gestire al meglio le procedure interne di emissione di questi nuovi documenti.
