La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, al posto delle agevolazioni Iperammortamento e superammortamento, un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi nel corso dell’anno 2020. Il credito viene riconosciuto a tutte le imprese e professionisti con aliquota differenziata a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti :
- Veicoli ed altri mezzi di trasporto;
- Beni per i quali è previsto un ammortamento più lungo di 15 esercizi;
- Fabbricati e costruzioni;
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento. Per gli investimenti in beni materiali compresi nell’allegato A (link in calce) funzionali alla trasformazione tecnologica digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo per la quota i investimenti oltre i 2,5 milioni di euro fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni d euro.
L’agevolazione fiscale spetta anche a quei soggetti che effettuano investimenti aventi oggetti beni diversi da quelli elencati negli allegati A e B (link in calce). Questo significa che un beneficio, sottoforma di credito d’imposta, viene riconosciuto anche a coloro che effettuano investimenti che, per caratteristiche, non possono rientrare nell’insieme degli investimenti del progetto industria 4.0. In quest’ultimo caso l’agevolazione è pari alla misura del 6% del costo nel limite massimo di 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per il calcolo dell’agevolazione si fa riferimento al costo, nel quale sono ricompresi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. Esso è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni e, alle quote annuali, non si applicano i limiti generali e speciali di compensazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
Se il bene oggetto dell’agevolazione viene alienato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dalla base di calcolo originaria il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Ai fini del controllo la norma dispone che i beneficiari “sono tenuti a conservare, pena revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei beni agevolabili. A tal fine le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi dal 184 a 194”. E’ quindi necessario che gli acquisti siano giustificati da fatture recanti l’indicazione di “acquisto di bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1 cmmi da 184 a 194 L. 160/2019” che può essere apposta nell’oggetto o nel campo note della fattura. E’ inoltre opportuno che il riferimento compaia anche negli altri documenti quali contratti o ordine.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
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