NOVITÁ DEL “DECRETO AGOSTO”

MatteoNews

INDENNITÀ COVID-19 SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Il c.d. “Decreto Cura Italia” ha istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” per il riconoscimento di un’indennità ai lavoratori dipendenti/autonomi che, a causa dell’emergenza COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro.

L’Art. 78, del Decreto Rilancio ha esteso la spettanza dell’indennità anche per il mese di maggio 2020, a condizione che il soggetto interessato, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato / pensione.

I liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui al citato D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), che hanno già beneficiato dell’indennità di cui al predetto DM 29.5.2020, possono richiedere il riconoscimento dell’indennità di € 1.000 per il mese di maggio, considerando quale termine temporale per la cessazione dell’attività il 31.05.2020 (anziché il 30.04.2020).

Per l’accesso all’indennità i predetti soggetti devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 14.09.2020, invece i soggetti che avevano già beneficiato dell’indennità di marzo e aprile, la somma di € 1.000 verrà erogata direttamente sul conto corrente precedentemente indicato.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, è istituito un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese:

  • In attività alla data del 15 agosto 2020
  • con uno dei seguenti codici attività prevalente
  • 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
  • 56.29.10 Mense
  • 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

Il contributo, da richiedere presentando un’istanza secondo le modalità che saranno fissate da un

apposito DM:

  • spetta a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’01.01.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
  • è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante:
  • pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative
  • la corresponsione del saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Limiti e modalità di accesso al contributo saranno fissati da un apposito DM.

INCREMENTO CONTRIBUTO ACQUISTO AUTO NUOVE A BASSE EMISSIONI

Con il Decreto Rilancio è stato introdotto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo 01.08.2020 – 31.12.2020, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1:

  • con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa);
  • con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).

Ora è stato incrementato il fondo destinato a tale contributo e rivede alcuni parametri come di seguito esposto:

  • per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

CO2 g/km                           Contributo

0 – 20                                      2.000 euro

21 – 60                                  2.000 euro

61 – 90                                   1.750 euro

91 – 110                                1.500 euro

  • per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

CO2 g/km                           Contributo

0 – 20                                   1.000 euro

21 – 60                                   1.000 euro

61 – 90                                   1.000 euro

91 – 110                                750 euro

NUOVO CONTRIBUTO ISTALLAZIONE “COLONNINE DI RICARICA” VEICOLI ELETTRICI

Con riferimento all’ulteriore incentivo di  € 750, da utilizzare in forma di credito d’imposta entro 3 anni, per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche / muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di mobilità elettrica in condivisione / sostenibile è ora precisato che lo stesso è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse stanziate (€ 5 milioni per il 2020). Il MEF con un apposito Decreto definisce le modalità attuative anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa.

Va infine evidenziato che il comma 3 dell’art. 74 in esame istituisce un fondo (€ 90 milioni per il 2020), finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività d’impresa / lavoratori autonomi, nonché da soggetti IRES. Con apposito Decreto il MISE stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del contributo. Il contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D’IMPRESA / PARTECIPAZIONI

Entro il 15 novembre 2020 è possibile optare per una nuova rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

Per procedere a tale rivalutazione sarà necessario:

  • la predisposizione di una perizia di stima delle partecipazioni o dei beni d’impresa da parte di un professionista abilitato;
  • che il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva dell’11%, calcolata sul valore di perizia, per l’intero suo ammontare.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019  (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea).

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non ammortizzabili).

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 01.01.2024), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2020, 2021 e 2022.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

VERSAMENTI SOSPESI / ACCONTI 2020: LE NOVITÁ DEL C.D. “DECRETO AGOSTO”

Con la pubblicazione del  “Decreto Agosto” il Legislatore ha previsto:

  • un’ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate) limitatamente al 50% delle somme in scadenza al 16.09.2020, con il versamento della prima rata entro il 16.01.2021;
  • la proroga al 30.04.2021, a favore dei soggetti ISA, del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020, a condizione che il fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33 % rispetto a quello dello stesso periodo del 2019;
  • La sospensione dei termini di pagamento derivanti dalle cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini scadono fra l’8.3.2020 e il 15.10.2020 e non più entro il 31.8.2020. Il pagamento delle somme dovrà, pertanto avvenire entro il 30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione entro la medesima data.

Ulteriore rateizzazione del 50% delle somme in scadenza al 16.09.2020

Il “Decreto Agosto” prevede la possibilità di effettuare i versamenti già prorogati al 16.09.2020 dai precedenti decreti “Rilancio” e “Liquidità”, senza applicazione di sanzioni / interessi:

  • per un importo pari al 50% delle somme sospese:
    •  unica soluzione entro il 16.09.2020;
      • in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.09.2020);
    • per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.01.2021).

Considerato che la nuova disposizione rappresenta una facoltà a favore dei contribuenti è possibile comunque effettuare il versamento dell’intera somma dovuta al 16.09.2020 sulla base delle disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto Rilancio” (unica soluzione, massimo 4 rate).

Di conseguenza, il contribuente ha a disposizione due alternative:

  • i versamenti sospesi fino al 16.09.2020 in base alle disposizioni previste dal c.d. “Decreto Rilancio” possono comunque essere effettuati entro il 16.09.2020;
    • i versamenti sospesi fino al 16.09.2020, in base alle disposizioni previste dal c.d. “Decreto Rilancio”, possono essere effettuati, limitatamente al 50% delle somme dovute, entro la stessa data, e per il restante 50% beneficiando dell’ulteriore rateizzazione in massimo 24 rate mensili a partire dal 16.01.2021.

Proroga versamento acconti 2020

Il c.d. “Decreto Agosto” prevede la proroga anche del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP. Il nuovo termine di versamento è fissato al 30.04.2021 (anziché 30.11.2020).

La proroga si estende(va) anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni o imprese “interessate” dagli ISA, ossia a:

  • collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
    • soci di società di persone;
    • soci di associazioni professionali;
    • soci di società di capitali trasparenti.

Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019

Sospensione versamenti cartelle di pagamento / avvisi

Il “Decreto Rilancio” ha disposto la proroga dal 31.05.2020 al 31.08.2020 del termine stabilito dal “Decreto Cura Italia”. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
    • avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;
    • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
    • atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
    • atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’Art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 08.03.2020 – 31.08.2020.

Ora con il “Decreto Agosto” la sospensione è ulteriormente differita al 15.10.2020, con la conseguenza che i versamenti sospesi riguardano quelli in scadenza nel periodo 08.03.2020 – 15.10.2020 e devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020. Nel periodo di sospensione pertanto l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite PEC.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.