I temi trattati dalla presente circolare sono:
- Indennità INPS Maggio 2020;
- Cessione del credito locazioni immobili ad uno non abitativo;
- Rinegoziazione del canoni di locazione;
- Limite all’ utilizzo del contante – 2.000 euro;
- Bonus vacanze 2020;
INDENNITA’ INPS MAGGIO 2020
Il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) ha rifinanziato per il mese maggio 2020, rimodulandone beneficiari ed importi, le indennità già previste per i mesi di marzo ed aprile prevedendo un automatismo nell’erogazione delle somme per coloro che avevano già usufruito di tali contributi. Relativamente al mese di maggio 2020 viene riconosciuto un bonus di importo pari a 1.000,00 euro.
Soggetti Beneficiari
- Collaboratori e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS

Modalità di erogazione
Ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di maggio 2020 per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Nella domanda presentata all’INPS il soggetto autocertifica tale condizione.
Per i soggetti che hanno avviato l’attività successivamente al secondo bimestre 2019 per i quali non sarebbe possibile parametrare la riduzione del reddito professionale secondo i criteri sopra indicati, risulterebbe precluso l’accesso all’indennità erogata dall’INPS per il mese di maggio. Peraltro, sul punto, non risulterebbero previsti correttivi in sede di conversione del DL “Rilancio”.
Si ricorda inoltre che i professionisti iscritti alla Gestione separata, che hanno diritto a percepire l’indennità ex art. 27 del DL 18/2020, sono esclusi dal contributo a fondo perduto, a prescindere dal fatto che la domanda INPS sia stata effettivamente presentata e, conseguentemente, l’indennità materialmente erogata. Pertanto, indipendentemente dal possesso delle condizioni per beneficiare dell’indennità per il mese di maggio i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata che avevano già titolo per beneficiare dell’indennità di 600,00 euro dall’INPS per il mese di marzo (rinnovata automaticamente anche per aprile) non possono comunque accedere al contributo a fondo perduto.
- Lavoratori dello spettacolo
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del DL 18/2020, è erogata un’indennità di 600,00 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
- Lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (artigiani e commercianti)

Contrariamente a quanto sopra esposto nessuna indennità a carattere personale è contemplata per il mese di maggio 2020.
CESSIONE DEL CREDITO LOCAZIONI IMMOBILI AD UNO NON ABITATIVO
L’ Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali riconoscerà, dal 13 luglio 2020, la facoltà di cedere i crediti d’imposta per le locazioni di botteghe e negozi e per le locazioni degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. I soggetti che hanno maturato i suddetti crediti d’imposta, in alternativa all’utilizzo diretto, tramite F24, possono optare per la cessione, anche parziale dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.
A tal fine, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta che intendono optare per la cessione a terzi devono presentare un’apposito modello per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione e i dati dei relativi cessionari, per consentire a questi ultimi di fruire dei crediti medesimi.
Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.
RINEGOZIAZIONE DEL CANONI DI LOCAZIONE
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha spinto in molte occasioni le parti dei contratti di locazione ad accordarsi per una riduzione del canone per la quale non è dovuto il versamento di imposte né di registro né di bollo. A fronte di tale riduzione non esiste un obbligo di registrazione, ma comunicare la riduzione del canone alle Entrate attribuisce carattere di certezza alla stessa ai fini delle imposte dirette. L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, reso possibile la comunicazione della rinegoziazione del contratto di locazione mediante modello RLI da presentare tramite intermediario.
La comunicazione tramite modello RLI assume carattere obbligatorio a partire dal 1 settembre 2020, ad oggi è ancora possibile l’invio del modello 69 tramite PEC all’Agenzia delle Entrate competente.
LIMITE ALL’ UTILIZZO DEL CONTANTE – 2.000 EURO
Dal 1 luglio 2020 scatta la nuova e più restrittiva soglia di utilizzo del contante per effettuare pagamenti che passa dai 3.000,00 euro ai 2.000,00 euro fino al 31 dicembre 2021; dal 2022 si abbasserà ulteriormente a 1.000,00 euro.
Tale limitazione è estesa anche alle parcelle dei professionisti, i quali saranno anche obbligati a comunicare alle competenti ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.
Dal punto di vista sanzionatorio viene prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 50.000,00 euro. Inoltre è stabilito che le sanzioni siano quintuplicate nel caso di importi superiori a euro 250.000,00 euro.
CREDITO D’IMPOSTA SULLE COMMISSIONI POS
Per favorire l’utilizzo di mezzi alternativi al contante è previsto un credito d’imposta specifico. Tale bonus è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di credito, debito, prepagate o altri strumenti di pagamento tracciabili. Il credito spetta dal 1 luglio 2020 con due condizioni:
- per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi;
- a beneficiari che abbiano ricavi o compensi relativi all’anno d’imposta precedente non superiori a 400.000,00 euro.
Il beneficio è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori finali. Per “consumatore finale” si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del beneficio.
Gli stessi dovranno inoltre inviare agli esercenti, tramite posta elettronica certificata o nell’on-line banking, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, un’apposita comunicazione con l’indicazione:
- delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- del numero e del valore totale delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento;
- del numero e del valore totale delle transazioni o effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
- un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte dell’esercente (secondo il principio di cassa). Al momento non è ancora stato istituito il codice tributo da utilizzare.
BONUS VACANZE 2020
L’agevolazione in esame spetta, per il 2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE (calcolato sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU) in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a 40.000,00 euro.
Considerato che l’agevolazione in esame è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, quest’ultimo avrà diritto al credito una sola volta, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo familiare che fruiscono dei servizi turistici.
L’agevolazione in esame è utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da:
- imprese turistiche ricettive;
- agriturismi (Legge n. 96/2006 e relative norme regionali);
- bed & breakfast;
in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, spetta nella misura massima di:
- 500,00 euro per i nuclei familiari composti da più di 2 persone;
- 300,00 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone;
- 150,00 euro per quelli composti da 1 sola persona.
Tale credito è fruibile nella misura:
- del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- del 20% in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2020 (mod. 730 / REDDITI 2021).
Al fine del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:
- le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio / tour operator.
Per accedere all’agevolazione in esame un componente del nucleo familiare deve:
- disporre dell’attestazione ISEE, presentando all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (anche tramite un CAF);
- dotarsi di un’identità SPID / Carta d’identità elettronica (CIE).
