Una delle principali indicazioni che emerge dalla lettura delle bozze del decreto rilancio è la temporanea esclusione dagli obblighi di versamento dell’IRAP.
L‘agevolazione
Non sono dovuti i versamenti né del saldo Irap per il periodo in corso al 31/12/2019, né del primo acconto della medesima imposta per il periodo d’imposta successivo alla data appena menzionata (2020).
L‘ambito soggettivo
Sono esclusi da tale agevolazione, i contribuenti Irap che hanno un volume di ricavi (da individuarsi secondo quanto previsto dall’ art. 85, comma 1, lett. a ed b del Tuir) o di compensi (ex art. 54, comma. 1 Tuir) del periodo d‘imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto(2019), superiore a 250 milioni di euro. Sono altresì esclusi enti e società finanziarie, nonché le banche, le imprese assicurative, le amministrazioni e gli enti pubblici.
Il versamento acconti 2019
La disposizione lascia fermo il versamento dell’acconto Irap dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si ritiene che questo significhi la volontà di evitare, attraverso un’agevolazione consistente nel non versare saldo e acconti Irap, di introdurre una sanatoria per coloro i quali avrebbero dovuto versare gli acconti Irap 2019 nel corso di questa annualità, ma non abbiano provveduto in tal senso: ad oggi gli originari termini per il versamento sono scaduti e quindi, coloro i quali non avessero ancora versato gli acconti Irap 2019, non potranno invocare questa norma, ma potranno in ogni caso ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
La disposizione non elimina alcun obbligo dichiarativo in materia Irap: perciò la dichiarazione annuale per tale imposta sarà sempre da predisporre e inviare negli ordinari termini che ad oggi sono invariati.
I versamenti di giugno
Nella bozza esaminata, non risulta esservi un’ulteriore sospensione dei versamenti periodici (Iva, ritenute dipendenti e contributi) in scadenza ordinaria per il prossimo 16 giugno: a fronte di una proroga delle sospensioni accordate dai decreti Cura Italia e Liquidità al prossimo 16 settembre 2020, non vi è un’estensione che ricomprenda anche i versamenti ordinariamente scadenti il prossimo 16 giugno 2020.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti
