Di seguito si riportano le principali misure adottate dal Governo in materia di lavoro:
Art. 19
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda – con decorrenza 23 febbraio 2020 e comunque entro agosto 2020 – di concessione del trattamento:
- di cassa integrazione guadagni ordinaria;
- di assegno ordinario (FIS);
con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane.
Art. 22
Le Regioni e le Province autonome, a favore dei datori di lavoro privati e del settore agricolo che non possono godere di strumenti di integrazione salariale possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali – anche in via telematica – trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sono esentati dall’accordo sindacale. Il trattamento sarà concesso unicamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps.
Art. 23
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
A decorrere dall’entrata del Decreto Legge in alternativa alla prestazione di congedo straordinario per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dei 15 giorni di assenza e da erogarsi tramite libretto di famiglia.
Art.24
Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il numero di tre giorni di permesso mensile retribuito (cd permessi disabili) coperto da contribuzione figurativa (art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992), è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020; per il suo riconoscimento deve essere presentata apposita domanda all’Inps.
Art. 63
Ai titolari di reddito da lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo (lavoro dipendente) dell’anno precedente di importo non superiore a euro 40.000 spetta un premio per il mese di marzo 2020 che non concorre alla formazione del reddito, pari a euro 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nel predetto mese. I datori di lavoro riconoscono, in via automatica l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
L’incentivo erogato è compensato mediante modello F24
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti
A tal proposito si ricorda di contattare il proprio referente a mezzo mail.
