La Legge n. 160/2019 limita il perimetro delle detrazioni per oneri, da un lato, riducendo l’importo detraibile al superamento di una determinata soglia reddituale, dall’altro, escludendo il diritto alla detrazione se il pagamento non avviene con strumenti tracciati.
Con riferimento alla prima limitazione, l’art. 1, comma 629, della Legge di Bilancio 2020 stabilisce che le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR spettano:
“per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000; per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, ed € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore ad € 120.000”.
| Reddito in euro | Quota detraibile |
| Fino Ad € 120.000 | 100, ossia il 19% dell’onere |
| Da € 120.000 fino ad € 240.000 | 100 x (240 – reddito) / 120.000 |
| Oltre € 240.000 | 0 |
Attenzione
A decorrere dal 01.01.2020 tutte le detrazioni previste dal citato art. 15 del TUIR andranno parametrate al reddito complessivo del contribuente fatte salve soltanto:
- la detrazione degli oneri relativi agli interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale e interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale;
- le spese mediche di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
La disposizione non riguarda le detrazioni previste da norme diverse dall’art. 15 del TUIR come ad esempio la detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR oppure la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR.
La seconda limitazione, quella relativa le modalità di pagamento, prevede la detrazione, nella misura del 19%, degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR a condizione che il pagamento avvenga tramite bonifico bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati (assegni bancari e circolari, carte di credito o debito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).
Si riporta di seguito un elenco non esaustivo degli oneri per i quali a decorrere dal 01.01.2020 diviene obbligatorio il pagamento tracciato:
- interessi passivi, e relativi accessori, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- compensi ad agenzie immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale; spese funebri;
- spese per l’istruzione universitaria e corsi di formazione universitaria;
- spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuola del primo ciclo di istruzione e scuola se-condaria di secondo grado;
- premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza;
- erogazioni liberali;
- spese sostenute per attività sportive dei ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni;
- canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
- canoni di locazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- spese veterinarie;
- spese sanitarie
spese sanitarie.
Quando è possibile pagare in contanti?
Come evidenziato in precedenza, in linea generale le spese sanitarie sono soggette al nuovo obbligo di pagamento con mezzi “tracciabili”, pena la decadenza del diritto a detrarre l’onere. Sono però previste due eccezioni a tale regola generale.
Più nel dettaglio, i contribuenti potranno continuare a pagare in contanti, pur godendo della detrazione:
- gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.
In sintesi:

Attenzione
Si auspica un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardante la documentazione da conservare, da parte del contrubuente per comprovare il pagamento tracciato, ove richiesto.
Sulla base delle passate indicazioni rese dall’Amministrazione Finanziaria è consigliato conservare sia il giustificativo di spesa (fattura o scontrino parlante con codice fiscale), sia il documento comprovante l’avvenuto pagamento: ricevuta di bonifico, ricevuta di avvenuta transazione per i pagamenti con carte di credito/debito, documentazione di addebito sul conto corrente.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti in merito
