Nuovi limiti per le detrazioni Irpef
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse.
In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:
- per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter , D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986).
Tali limitazioni non si applicano alle detrazioni spettanti per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
AGEVOLAZIONI
Compensazione dei crediti d’imposta: chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24
L’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione, precisando che l’obbligo di presentazione del modello F24 sussiste anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva.
In particolare:
- le compensazioni di crediti d’imposta riguardanti le imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
- l’obbligo di utilizzare i servizi telematici delle Entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24. Resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici.
Al riguardo si ricorda che l’art. 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale), convertito con modificazioni in legge n. 157/2019:
- ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
- ha ampliato il numero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
In allegato alla Risoluzione è pubblicato l’elenco dei codici tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, che potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello della corretta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.
VERSAMENTI
Interessi legali allo 0,05% dal 1° gennaio 2020
D.M. 12 dicembre 2019; D.Dirett. 20 dicembre 2019
Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale, che per l’anno 2019 era stato fissato allo 0,8%, diminuirà allo 0,05%, come stabilito con il D.M. 12 dicembre 2019.
La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:
- in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,8% dal 1° gennaio 2019 e allo 0,05% dal 1° gennaio 2020 e fino al giorno del ravvedimento;
- in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 21 giugno 2011).
Con il decreto 20 dicembre 2019 sono stati inoltre stabiliti i nuovi coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, calcolati al saggio di interesse dello 0,05% per cento, da applicare agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020.
MANOVRA 2020
Le novità del decreto Milleproroghe: bonus verde e incentivi per moto elettriche o ibride
D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 il decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 162/2019) recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.
Il provvedimento prevede, tra l’altro:
- la proroga al 31 dicembre 2020 del “bonus verde”, la detrazione Irpef nella misura del 36% prevista per le spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali e
- il riconoscimento di un incentivo per l’acquisto di scooter e moto elettriche o ibride effettuato nell’anno 2020. Il contributo riconosciuto è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3.
IVA, VERSAMENTI
Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2019
È scaduto il 27 dicembre scorso il termine per il versamento dell’acconto IVA 2019, che poteva essere determinato con metodo previsionale, storico o calcolato per le operazioni al 20 dicembre.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA si applica la sanzione dello 0,1% al giorno per i primi 15 giorni di ritardo.
Per chi versa dopo l’11 gennaio scatta invece l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione a metà delle sanzioni per i primi 90 giorni (e quindi fino al 26 marzo 2020).
ACCERTAMENTO
Termini di decadenza per l’accertamento fiscale
La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) aveva apportato alcune novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.
Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era il quarto anno).
In caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era il quinto anno).
I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, pertanto per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.
| Esempio: Per esempio quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2016 e relative al periodo d’imposta 2015 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020. Gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2017 e relative al periodo d’imposta 2016 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2022. Gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2018 e relative al periodo d’imposta 2017 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2023. |
Rammentiamo che il 31 dicembre 2019 sono scaduti i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a:
- dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2016 e relative al 2015 per le attività di liquidazione automatica (36 bis, D.P.R. n. 600/1973);
- dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2015 e relative al 2014 per le attività di controllo formale (36 ter, D.P.R. n. 600/1973).
Nei confronti dei soggetti che hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture/corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini per l’accertamento di due anni.
| Attenzione: in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, del D.P.R. n. 322/1998, ripartono i termini di decadenza dell’accertamento, a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione, sia per la dichiarazione integrativa a favore sia per la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente. |
La riapertura dei termini di accertamento non è però generalizzata a tutti gli elementi della dichiarazione ma riguarda solo gli elementi oggetto dell’integrazione.
| Esempio: Per esempio, se un contribuente rettifica la dichiarazione nell’anno “n+1” relativa all’anno “n” per eliminare un costo erroneamente dedotto: il controllo automatico della dichiarazione resta fissato al 31 dicembre “n+7”la possibilità di controllo relativamente al solo costo rettificato scadrà a fine “n+8”, perché i termini dovranno ripartire dall’anno “n+1”. |
Concludendo, ecco il riepilogo delle annualità che si “chiuderanno” il 31 dicembre 2019:
| Anno | Dichiarazione presentata | Dichiarazione omessa | Denuncia penale | ||
| Ipotesi generale | Regime premiale (S.S.) | Ipotesi generale | Dichiarazione omessa | ||
| 2007 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | |
| 2008 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 02.01.2018 | 02.01.2019 | |
| 2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 31.12.2020 | |
| 2010 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 31.12.2019 | 31.12.2021 | |
| 2011 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 02.01.2018 | 31.12.2020 | 31.12.2022 |
| 2012 | 02.01.2018 | 31.12.2016 | 31.12.2018 | 31.12.2021 | 31.12.2023 |
| 2013 | 31.12.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2022 | 31.12.2024 |
| 2014 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2020 | 31.12.2023 | 31.12.2025 |
| 2015 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2021 | 31.12.2023 | 31.12.2026 |
Il regime premiale (S.S.) si riferisce al regime premiale legato agli studi di settore e disposto dall’art. 10 del D.L. n. 201/2011.
SCRITTURE CONTABILI
Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
- 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in
- 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti su temi di Vostro interesse.
