Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
Le modifiche introdotte in materia di detrazione IVA derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si deve innanzitutto ricordare che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972).
Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), del predetto decreto la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.
Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.
Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata. La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle fatture elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.
Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2019, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2020, nella quale viene effettuata la registrazione.
La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
| Attenzione: ne consegue che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio. |
| Esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2019, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2020. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data. Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo. Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione. |
| Emisisone | Ricevimento/Registrazione | Detrazione |
| Dicembre 2019 | Ricevuta e registrata a Dicembre 2019 | Detrazione nel Dicembre 2019 |
| Dicembre 2019 | Ricevuta a Dicembre 2019, ma registrata nel 2020 (entro Aprile) | Detrazione in Dichiarazione IVA 2019 e registrazione tramite sezionale |
| Dicembre 2019 | Ricevuta a Dicembre 2019, ma registrata nel 2020 (dopo Aprile) | Detrazione non ammessa |
| Dicembre 2019 | Ricevuta e registrata a Gennaio 2020 | Detrazione ammessa a Gennaio 2020 |
