L’adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati, offerto dall’Agenzia delle Entrate, è facoltativa e dovrà essere espressa entro il 31 ottobre 2019. Nel valutare l’opportunità di aderire o meno, tuttavia, è emerso un nuovo elemento, della massima importanza: la mancata adesione al servizio di “Consultazione” rappresenterà infatti un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate.
Cos’è il servizio di consultazione?
Tale servizio consente in qualsiasi momento di prendere visione integrale del contenuto delle fatture elettroniche emesse e ricevute, e di effettuare il download del relativo file XML, singolarmente o in modalità massiva.
Il servizio di consultazione verrà meno a partire dal 1° novembre 2019, salvo espressa adesione allo specifico servizio da effettuarsi tramite area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° luglio 2019 ed entro il 31 ottobre 2019.
Ciascun titolare di partita IVA, ed eventuali delegati, accedendo alla propria area riservata, ha modo di visualizzare non solo l’elenco delle fatture emesse e ricevute, ed i dati salienti delle stesse (controparte, imponibile, IVA, totale, data di consegna SdI), ma può anche visualizzare il dettaglio di ciascuna fattura e, volendo, scaricare il relativo file XML (singolarmente o in modalità massiva).
A monte di tale servizio vi è dunque il fatto che nei server dell’Agenzia siano attualmente conservate tutte le fatture transitate da SdI, nella loro interezza (righe di dettaglio incluse). Questa enorme mole di dati è stata considerata dal Garante per la Privacy come un trattamento che esubera le finalità (ovvero la verifica fiscale) e, per tale ragione, è stato disposto che l’Agenzia non possa proseguire oltre nella conservazione dei “dettagli” delle fatture, a meno che il contribuente non esprima espressa adesione al servizio di consultazione.
Cosa accade in caso di mancata adesione?
La mancata adesione al servizio di consultazione comporta il fatto che, una volta recapitata la fattura al destinatario, questa venga cancellata dai server dell’Agenzia delle Entrate.
Si badi bene, tuttavia, che tale cancellazione sarà effettuata solo se entrambe le parti (cedente/prestatore o cessionario/committente) non hanno aderito al servizio.
Diversamente, il dettaglio fattura sarà comunque conservato, ma reso disponibile solo alla parte che ha aderito alla consultazione.
Al ricorrere delle condizioni sopra descritte, infatti, ad essere cancellati saranno esclusivamente le righe di dettaglio delle fatture, che nei loro dati salienti (ovvero i dati fiscali) saranno comunque sempre memorizzate nei server dell’Agenzia delle Entrate, lasciando traccia indelebile della propria esistenza, in una sorta di “speso-metro” che si alimenta automaticamente ad ogni invio o ricezione di fatture elettroniche.
In buona sostanza, la mancata adesione non consentirà comunque al contribuente “malintenzionato” di negare l’esistenza di fatture emesse o ricevute tramite SdI. Infatti, l’erario sarà comunque sempre nella disponibilità dei dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione.
Cosa accade se l’adesione non viene espressa entro il 31 ottobre 2019?
La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione
delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici entro il termine
del 31 ottobre 2019 comporta la cancellazione dei file memorizzati.
Sarà possibile aderire al servizio di consultazione anche decorso il termine del 31 ottobre. Tuttavia, in questo caso, saranno visibili solo i dettagli delle fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.
Il recesso dal servizio
Il contribuente che voglia recedere dal servizio potrà farlo in qualsiasi momento, ed in questo caso non potrà più visualizzare il dettaglio delle fatture emesse e ricevute a partire dal giorno successivo al recesso stesso.
I pro ed i contro dell’adesione
Dovendo procedere nella scelta se aderire o meno al servizio di consultazione, sono molteplici gli elementi da tenere in considerazione.
L’adesione al servizio di consultazione deve essere anche valutata nell’ottica di “paracadute” per eventuali problemi di ricezione o corretta conservazione del file fattura. Sul punto è bene chiarire che nel caso di “mancato recapito” nulla cambia: la fattura integrale resterà in piattaforma Fatture e Corrispettivi, e le righe di dettaglio saranno cancellate solo a presa visione da parte del contribuente, che equivale a consegna. I problemi, tuttavia, possono anche subentrare in un secondo tempo, ed essere difficilmente risolvibili in caso di mancata adesione.
In tutto questo si insinua la variabile “privacy” e contenzioso, che spesso ha fatto propendere verso l’opportunità di non aderire al servizio, seppure ciò comporti il rischio di complicazioni di carattere operativo.
La mancata adesione concorre alla valutazione del rischio del contribuente
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018 statuisce che “In caso di adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei file per le attività di controllo, di cui agli artt. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall’art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 127 del 2015 sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del Contribuente”.
In buona sostanza, se interviene adesione al servizio di consultazione, il contenuto delle fatture può essere visionato da Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per finalità di controllo.
Questa impostazione ha fatto temere che la scelta di aderire al servizio di consultazione comporti una maggiore “esposizione” a controlli in capo al contribuente.
In realtà, la questione non sta in questi termini: infatti, in caso di controllo incrociato, a cambiare è solo la modalità di produzione dei documenti. Se il contribuente ha sottoscritto il servizio di consultazione, l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza accederanno direttamente alle fatture nel loro contenuto integrale, diversamente ne chiederanno la produzione.
Di per contro, questo “nascondere” potrebbe essere letto come un tentativo di rendere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria meno trasparenti e collaborativi.
Di conseguenza, precisa l’Agenzia delle Entrate, “la mancata adesione al servizio di “Consultazione” rappresenterà un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate”.
Conclusioni
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto e del quadro complessivo della questione, la mancata adesione al servizio di consultazione deve essere valutata ancora più attentamente, posto che tale comportamento può essere letto come intenzione di “ostacolare”, o comunque rendere meno collaborative, le attività di verifica e controllo, e pertanto indice di rischio a carico del contribuente.
Come aderire al servizio di consultazione offerto dall’Agenzia delle Entrate?
L’adesione potrà essere esercitata da ciascun contribuente (possessore di P.IVA) mediante l’accesso al portale Fatture e Corrispettivi con le proprie credenziali Fisconline oppure potrà essere esercitata dal professionista delegato alla consultazione del portale Fatture e Corrispettivi. in quest’ultimo caso se la delega al professionista è stata conferita anteriormente al 21 Dicembre 2018 sarà necessario presentare un’ulteriore delega al fine di poter aderire al servizio di consultazione. Invece nel caso in cui la delega sia stata conferita dopo tale data il delegato può già esercitare per conto del cliente l’adesione del servizio di consultazione.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti in merito.
Qualora i clienti dello Studio siano intenzionati ad aderire al servizio di cui sopra sono pregati di compilare il modulo allegato ed inviarlo firmato a
studio@associatigriffini.it
