NOVITÁ “DECRETO CRESCITA”

MatteoNews

La proroga per il versamento delle imposte 2019

D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 12-quinquies, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58

Il D.L. n. 34/2019 (decreto “Crescita”), convertito in legge con successive modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, all’art. 12-quinquies ha stabilito la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti delle imposte previsti per il 30 giugno per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscali (ISA).

Con la conversione in legge del decreto “Crescita” il dettato normativo ha disposto, precisamente, che: “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA) […] e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, […] i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia IRAP, nonché sull’IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati prorogati al 30 settembre 2019”.

Sono stati prorogati i versamenti legati alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi:

  • IRES, IRPEF e addizionali;
  • IRAP;
  • IVA annuale per chi ne aveva scelto il differimento;
  • eventuali altre imposte legate alla dichiarazione dei redditi quali cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE/IVAFE;
  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG).

La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2019, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

Da un punto di vista soggettivo, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo “potenzialmente” (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfettari.

Ciò è stato chiarito anche tramite la Risoluzione n. 64/E del 29 giugno 2019, nella quale l’Agenzia ha confermato che rientrano nella proroga tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, specificando che rientrano nella proroga i contribuenti che per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2018:

  • applicano il regime forfettario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfettari” e “minimi”);
  • determinano il reddito con altri criteri forfettari;
  • dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.

Non sono invece prorogati i versamenti per i soggetti che, pur esercitando attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di Srl “trasparenti”). Per i soci/amministratori di Srl “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E) la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.

Agevolazioni per l’acquisto di immobili da demolire e ricostruire

D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 7, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58

L’art. 7 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che, fino al 31 dicembre 2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna), per i trasferimenti, anche esenti da IVA:

  1. di interi fabbricati;
  2. a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare;
  3. a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti provvedano alla demolizione, ricostruzione (anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche) ed alienazione degli stessi, anche frazionatamente, purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;
  4. oppure, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti eseguano gli interventi elencati dall’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. n. 380/2001 (manutenzione straordinaria o restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia);
  5. purché la ricostruzione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B.

In assenza di tale agevolazione troverebbe applicazione il regime ordinario, in base al quale:

  • l’acquisto di un edificio effettuato da parte di un’impresa con atto fuori campo IVA, sconta l’imposta di registro nella misura del 9% sul valore dell’immobile dichiarato nell’atto, oltre le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa complessiva pari a 100 euro;
  • l’acquisto di un fabbricato strumentale soggetto a IVA (o in regime di esenzione), sconta l’imposta di registro in misura fissa, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono applicate rispettivamente nella misura del 3% e dell’1%.

Corrispettivi giornalieri: pronte le regole per l’invio telematico nei nuovi termini del decreto “Crescita”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 luglio 2019, n. 236086

Con Provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio previsto dal decreto “Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019).

In particolare, il provvedimento definisce le modalità di trasmissione per gli operatori che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico e approva le specifiche tecniche per l’invio dei dati.

Tre sono i servizi che l’Agenzia metterà a disposizione per l’invio telematico dei corrispettivi da parte dei suddetti operatori:

  1. un primo servizio web, all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, consentirà l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o senza distinzione tra imponibile e imposta (regime di ventilazione), oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
  2. un secondo servizio, disponibile sempre online all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, consentirà in alternativa la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del regime di ventilazione;
  3. un terzo servizio consentirà l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.

I dati dei corrispettivi giornalieri possono essere inviati, con i diversi servizi disponibili, direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.

In quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Pronti i nuovi modelli e servizi on-line per la “Rottamazione ter”

D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 16-bis, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58; Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 3 luglio 2019; Comunicato Stampa 11 luglio 2019;

Sono stati pubblicati da Agenzia Entrate-Riscossione i nuovi moduli per aderire alla “Rottamazione-ter” delle cartelle e per il “Saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi, a seguito della riapertura dei termini prevista dall’art. 16-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto “Crescita), convertito, con modificazioni, in legge 28 giugno 2019, n. 58.

La riapertura dei termini riguarda esclusivamente i debiti che non siano stati inseriti in una precedente domanda di adesione alla “Rottamazione-ter” o al “Saldo e stralcio”, presentata entro lo scorso 30 aprile 2019.

Le nuove domande per l’adesione alla sanatoria dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2019, utilizzando i seguenti modelli:

  • Modello DA-2018-R – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolta (“Rottamazione ter”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 – riapertura termini;
  • Modello DA-LS-R – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolta (“Rottamazione ter”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore – riapertura termini;
  • Modello DA-SA-ST-R – Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all’art. 1 commi 184 e 185 della legge n. 145/2018 riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (“saldo e stralcio”) – riapertura termini.

La domanda può essere presentata:

  • online tramite il servizio “Fai D.A. te”.
  • tramite posta elettronica certificata alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento;
  • presso gli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).

Scade inoltre il 31 luglio il termine per il versamento della prima o unica rata richiesta per la “Rottamazione ter”.

L’Agenzia Entrate-Riscossione ha attivato quindi un servizio web attraverso il quale i contribuenti interessati possono avere indicazioni in merito agli importi dovuti e ai bollettini da utilizzare per il pagamento. Una copia della Comunicazione delle somme dovuto può essere richiesta attraverso il sito allegando un documento di riconoscimento e senza necessità di pin e password. A tal fine va compilata la scheda “Richiesta comunicazione” presente nella sezione del sito dedicata alla “rottamazione-ter”, alla voce “Comunicazione delle somme dovute”. Con il nuovo servizio “ContiTu”, il contribuente può inoltre scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”. In tal caso sarà indicato un nuovo totale con i relativi bollettini RAV indispensabili per poter saldare i debiti prescelti.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.