NOVITÀ FISCALI 2019

MatteoNews

Bonus edilizi e bonus “verde”prorogati per il 2019

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 67

La legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 67, legge n. 145/2018), ha prorogato al 31 dicembre 2019 tutte le detrazioni IRPEF previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, nonché i cosiddetti “bonus mobili ed elettrodomestici” e “bonus verde”.

Da ricordare che entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE).

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

Per le spese di recupero del patrimonio edilizio che saranno sostenute fino al 31 dicembre 2019, è quindi confermata la detrazione IRPEF del 50% nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.

Interventi di riqualificazione energetica

Per le spese di riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2019, è confermata la detrazione Irpef/Ires del 65% che si riduce al 50% per le spese sostenute relative agli interventi di:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione. Se, invece, oltre ad essere in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.).
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Attenzione: cogliamo l’occasione per ricordare che entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE).

Interventi condominiali

Restano confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per gli interventi di tipo condominiale, per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di € 40.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a € 136.000, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

“Bonus mobili ed elettrodomestici” e “bonus verde”

Prorogati al 31 dicembre 2019 anche:

  • il “bonus mobili ed elettrodomestici” che prevede una detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), per un importo complessivo di spesa non superiore ad € 10.000;
  • il “bonus verde” che prevede una detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di € 5.000 sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un’unità immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:
  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

Affitti brevi: comunicazione alla Questura obbligatoria entro 24 ore

Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.

Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. Entro le 24 ore successive all’arrivo, i gestori devono comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate.

Il recente Decreto Sicurezza (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito in legge n. 132/2018) in vigore dal 4 dicembre 2018, ha previsto che gli obblighi sopra ricordati si applichino anche ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. La comunicazione va effettuata tramite il “Portale Alloggiati Web” della Polizia di Stato; la violazione è punita con l’arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206.

Precisiamo che l’obbligo non vige per i contratti di affitto registrati (di lunga durata) perché in quei casi l’adempimento si intende assolto con la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.

 

Bollo su fattura elettronica: pagamento trimestrale e solo con accesso a “Fatture e Corrispettivi”

D.M. 28 dicembre 2018

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Dal 1° gennaio 2019 il versamento dell’imposta di bollo non dovrà più essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre solare.

L’Agenzia entrate determinerà l’ammontare dovuto da ciascun soggetto passivo sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio e lo comunicherà nell’area riservata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi” con addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia entrate.

Attenzione: Il nuovo adempimento conferma la necessità, per chi non lo avesse già fatto, di attivarsi per accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” tramite le credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o la Carta nazionale dei servizi.

 

Riassumiamo le fattispecie che comportano l’obbligo:

Tipologia di operazione Bollo
Operazione fuori campo IVA SI
Operazione assoggettata ad IVA NO
Operazione esente SI
Operazione in Reverse Charge NO
Operazioni escluse SI
Operazioni con IVA assolta con regimi particolari NO
Cessioni comunitarie di merci NO
Esportazioni e operazioni assimilate NO
Cessioni verso esportatori abituali  SI
Fatture emesse da contribuenti minimi/forfettari  SI
Servizi internazionali di trasporto di merci in export NO
Servizi internazionali di trasporto di persone/beni in transito  SI

Sono esclusi dal bollo i documenti di importo inferiore a € 77,47.

Anche quando le fatture presentano contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e importi non assoggettati, se quest’ultimo è superiore a € 77,47 la marca da bollo va applicata (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 luglio 2001 n. 98/E).

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.